L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 dicembre 2002,
  Premesso che:
    con  deliberazione  1  agosto  2002,  n. 151/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale n. 196 del 22 agosto 2002 (di
seguito:   deliberazione   n.   151/02),  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita)  ha disciplinato il
riconoscimento  di  diritti  di  accesso  a  titolo  prioritario alla
capacita'  di  trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con
l'estero,  ai  sensi  dell'art.  10, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a
seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  direttiva  n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, recante
condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma  3,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001
(di seguito: deliberazione n. 95/01);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26  marzo  2002,  n.  50/02,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10
aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 50/02);
    la deliberazione n. 151/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9  ottobre 2002, n. 175/02 (di
seguito: deliberazione n. 175/02);
    la deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02;
  Considerato che:
    l'art.  3, commi 3 e 6, quarto alinea, del decreto legislativo n.
79/1999,  delinea il regime ordinario di accesso ed uso della rete di
trasmissione   nazionale,   vietando,   in   particolare,  che  siano
riconosciuti  ai  proprietari di porzioni della stessa o a coloro che
ne  abbiano  la disponibilita', diritti di esclusiva o di priorita' o
condizioni di maggior favore di alcun tipo nel suo utilizzo;
    in  deroga  a  tali disposizioni, l'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo   n.  79/1999  attribuisce  all'Autorita'  il  potere  di
individuare,  con  propri provvedimenti, modalita' e condizioni delle
importazioni   di   energia   elettrica   nel   caso   che  risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili;
    tali provvedimenti, e da ultimo la deliberazione n. 190/02, hanno
costantemente   previsto  l'adozione  di  procedure  concorsuali  per
l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto per l'importazione di
energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
    la  deliberazione n. 151/02 riconosce diritti di accesso a titolo
prioritario  alla  capacita'  di  trasporto  sulla  rete elettrica di
interconnessione  con  l'estero,  ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  ai  soggetti che realizzano nuove
infrastrutture di rete al fine di:
      a)  ridurre  la  situazione  di  scarsita'  della  capacita' di
trasporto per l'importazione di energia elettrica;
      b)  incrementare  il  grado  di  concorrenza nelle attivita' di
produzione,    importazione,   esportazione,   acquisto   e   vendita
dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
      c) consentire la diversificazione tipologica e geografica delle
fonti di approvvigionamento;
    il  riconoscimento  di cui al precedente alinea prefigura, per il
periodo  di assegnazione di tale diritto, un regime di accesso ed uso
della  rete  di  trasmissione  nazionale con caratteri di specialita'
anche rispetto al regime di assegnazione della capacita' di trasporto
per  l'importazione  di  energia  elettrica  a  mezzo  della  rete di
trasmissione nazionale;
    l'art.  5,  comma  5.1, della deliberazione n. 151/02, stabilisce
che  il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della medesima
deliberazione, dopo averne data comunicazione all'Autorita', un bando
conforme  alle  disposizioni  contenute  nel provvedimento stesso (di
seguito:  il  bando);  e  che,  entro il medesimo termine, il Gestore
della   rete   pubblichi  nel  proprio  sito  internet  un  documento
contenente   la  specificazione  degli  ulteriori  elementi  ritenuti
necessari  per  la  valutazione  tecnica degli interventi di sviluppo
diretto (di seguito: il documento di specifiche tecniche);
    ai  fini  della  stesura  del  bando,  il Gestore della rete, con
lettera  in  data 24 settembre 2002, prot. n. AD/P/ 2002000205 (prot.
Autorita' n. 19948 del 25 settembre 2002), ha richiesto all'Autorita'
chiarimenti  e  precisazioni in merito a taluni profili tecnici delle
disposizioni  della  deliberazione  n. 151/02, nonche' l'integrazione
della  medesima  deliberazione per quanto attiene la previsione di un
corrispettivo   dovuto  al  Gestore  della  rete  per  l'esame  delle
richieste  di  accesso  a  titolo  prioritario  e la previsione di un
sistema  di  garanzie  finanziarie  a tutela del medesimo Gestore nei
casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per
cause imputabili al soggetto richiedente;
    con  deliberazione  n. 175/02, l'Autorita' ha prorogato i termini
di  cui all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, della deliberazione n. 151/02 al
30  novembre 2002 per dar modo al Gestore della rete di acquisire gli
elementi necessari al fine della stesura del bando e del documento di
specifiche tecniche;
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  integrare  le disposizioni della deliberazione n.
151/02, confermando l'attribuzione del diritto di accesso prioritario
al  soggetto  che  realizza,  esercisce  e mantiene in efficienza una
infrastruttura  di  rete  oggetto  di intervento di sviluppo diretto:
precisando  la  formulazione  di talune norme tecniche; prevedendo un
corrispettivo   dovuto  al  Gestore  della  rete  per  l'esame  delle
richieste  di  accesso a titolo prioritario ed un sistema di garanzie
finanziarie   a   tutela   del  medesimo  Gestore  nei  casi  in  cui
l'intervento  di  sviluppo  diretto  non  venga  completato per cause
imputabili al soggetto richiedente;
    sia  necessario,  in conseguenza di quanto indicato al precedente
alinea, prevedere la proroga dei termini di cui alla deliberazione n.
175/02  per  la  stesura  del  bando  e  del  documento di specifiche
tecniche;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Integrazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
             elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02
  1.1.  La  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  1  agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, e' integrata come segue:
    a) all'art. 1 e' aggiunta la seguente definizione:
    "i.  sito  di collegamento alla rete di trasmissione nazionale e'
una stazione elettrica esistente della rete di trasmissione nazionale
alla  data  di  presentazione  della  domanda per la realizzazione di
interventi    di    sviluppo   diretto,   alla   quale   si   collega
l'infrastruttura   di   rete   oggetto  dell'intervento  di  sviluppo
diretto.";
    b)  all'art.  1,  comma  1.1,  la lettera e) e' sostituita con la
seguente:
    "e)  intervento  di sviluppo diretto e' un intervento di sviluppo
della  rete  di  trasmissione  nazionale  per la costruzione di nuove
infrastrutture  la  cui  realizzazione, esercizio e manutenzione sono
assegnati  dal  Gestore  della  rete  ad  un  soggetto  terzo, cui e'
riconosciuto  l'accesso  a  titolo  prioritario ai sensi del presente
provvedimento;";
    c) all'art. 4, sono apportate le seguenti integrazioni:
      i.  al  comma  4.1, lettera b), le parole "siti di connessione"
sono sostituite dalle parole "siti di collegamento";
      ii.  al  comma  4.2,  alle  parole  "funzionamento  del sistema
elettrico"  sono  aggiunte  le  parole  "ovvero non siano conformi ai
criteri contenuti nel bando di cui all'art. 5, comma 1.";
      iii.  al  comma  4.3,  lettera  a),  sono  aggiunte le seguenti
parole:  "sulla  base della suddivisione della rete rilevante in zone
vigente  all'atto  della  presentazione  della  richiesta. Il Gestore
della  rete  formula  detta identificazione a seguito della revisione
della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'art. 8,
comma 8.1, della deliberazione n. 95/01;";
      iv. al comma 4.3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
"prendendo come riferimento la consistenza della rete di trasmissione
nazionale  esistente  alla  data della presentazione della richiesta,
eventualmente  modificata  sulla  base dell'insieme degli elementi di
rete previsti nel piano triennale di sviluppo di cui all'art. 9 della
concessione di trasmissione e di dispacciamento alla medesima data di
presentazione della richiesta;";
      v.  e'  aggiunto  il  seguente comma 4.3.1: "Qualora il sito di
collegamento  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  indicato nella
richiesta   comporti   la  modifica  della  suddivisione  della  rete
rilevante   in   zone  vigente  all'atto  della  presentazione  della
richiesta,  il  Gestore  della  rete comunica al soggetto richiedente
l'opportunita'  di  indicare  il  sito  di  collegamento alla rete di
trasmissione  nazionale  alternativo  rispetto  a  quello proposto in
precedenza.  In  mancanza  di  comunicazione,  da  parte del soggetto
richiedente,  contenente  l'indicazione  di detto sito alternativo il
Gestore  della  rete determina la capacita' di trasporto per la quale
e'   riconosciuto   l'accesso  a  titolo  prioritario  ai  sensi  del
precedente comma 4.3.";
      vi.  e'  aggiunto il seguente comma 4.6: "Il Gestore della rete
identifica   per   ciascuna   richiesta,   nell'ambito  del  sito  di
collegamento  alla  rete di trasmissione nazionale, le infrastrutture
necessarie    a    collegare   l'infrastruttura   di   rete   oggetto
dell'intervento di sviluppo diretto con il medesimo sito.";
      vii. e' aggiunto il seguente comma 4.7: "I soggetti a cui viene
riconosciuto   l'accesso   a  titolo  prioritario  sono  tenuti  alla
presentazione,  su  richiesta  e  con  le  modalita'  specificate dal
Gestore   della   rete,   di  garanzie  finanziarie  nella  forma  di
fideiussione  bancaria, di importo pari a 20 volte il parametro fi di
cui  alla  deliberazione  dell'Autorita' 13 dicembre 2001, n. 304/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31
dicembre  2001,  corrispondente alle infrastrutture necessarie di cui
al comma 4.6, che puo' essere escussa dal Gestore della rete medesimo
nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga realizzato
per cause imputabili al soggetto richiedente l'intervento medesimo.";
      viii.   e'   aggiunto   il  seguente  comma  4.8:  "I  soggetti
interessati  alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto che
presentano  domanda  al  Gestore  della rete sono tenuti a versare al
Gestore  della  rete,  all'atto della presentazione della domanda, un
corrispettivo  a  copertura  delle attivita' di gestione e di analisi
tecnica  eseguite  dal  medesimo  Gestore  della rete nell'ambito del
procedimento di cui al presente articolo.".