IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39
del  30  gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento del titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 21 marzo 2002 (protocollo n.
5893)  di  riconoscimento,  subordinatamente  al superamento di prova
relativa  alla  conoscenza  della  lingua  italiana,  del  titolo  di
formazione professionale in argomento;
  Vista la nota datata 16 luglio 2002 (protocollo n. 7950) e relativi
allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Puglia ha
comunicato  che  l'interessata  ha  sostenuto con esito favorevole la
suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che
il  titolo  posseduto  dall'interessata,  come  integrato dalla detta
prova,   comprova   una  formazione  professionale  che  soddisfa  le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1.   Il   diploma   di   istruzione  superiore:  "Kasvatustieteiden
maisteri", conseguito il 30 aprile 1998 presso la facolta' di scienze
pedagogiche  dell'Universita'  statale  di  Joensuu,  posseduto dalla
cittadina comunitaria:
    cognome: Rissanen;
    nome: Maisa Anette;
    nata a: Kuopio - Finlandia;
    il: 16 luglio 1971;
    nazionalita': finlandese,
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per  la  medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115, come integrato dalla
prova  citata  in  premessa,  titolo di abilitazione all'esercizio in
Italia della professione di docente nelle scuole elementari.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli