IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3,  comma 1  e  l'art.  6  del  decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  284,  recante: "Riordino della Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del 7 gennaio 1998, e successive modifiche
ed  integrazioni,  recante:  "Nuove  norme relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione
del   RIBOR  con  l'EURIBOR  quale  parametro  di  indicizzazione  di
strumenti e rapporti giuridici";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile
2000,  recante: "Approvazione delle graduatorie relative ai programmi
di  riqualificazione  urbana e sviluppo sostenibile del territorio di
cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998";
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Saggi di interesse sui mutui a tasso variabile
  1.  Sulle  somme  che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo,
l'indice  di  riferimento per il tasso variabile, e' dato dalla media
aritmetica  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi,  rilevato ai sensi del
comma 1   dell'articolo  unico  del  decreto  23 dicembre  1998,  del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nei  giorni  del  mese che precede di un mese l'inizio del periodo di
riferimento della rata di ammortamento.
  2. Il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il
criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360,  e'  pari all'indice di
riferimento,  cosi' come definito nel precedente comma 1 del presente
articolo,   maggiorato   di   12 centesimi   di  punto  per  i  mutui
ammortizzabili  in  10 anni,  di  15 centesimi  di  punto per i mutui
ammortizzabili  in  15 anni  e  di  18 centesimi di punto per i mutui
ammortizzabili in 20 anni.