Il  comune  di  Verona  ha  adottato il 6 agosto 2002 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  determinare, (omissis), come segue le aliquote di imposta
per l'esercizio 2003:
      6,8  per  mille  l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie
diverse  da  quelle indicate nelle seguenti lettere, vista l'esigenza
di  garantire  l'equilibrio  del  bilancio  comunale  per il prossimo
esercizio;
      5,50  per  mille  l'aliquota  in  favore  delle persone fisiche
soggetti  passivi  residenti  nel  comune  per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale, e di coloro che sono
ad  essi equiparati ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5,
del  regolamento  dell'I.C.I.  in  forza  del richiamo al comma 1 del
medesimo articolo, nonche' del comma 6;
      4,0 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:
        unita'   immobiliari   definite   "botteghe  storiche",  come
individuate  nell'art. 13 del regolamento comunale per l'insediamento
delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25
febbraio  2000,  n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art.
10, com-ma 1, lettera b), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
        proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale  immobili  alle condizioni definite negli accordi previsti
dall'art.  2,  comma  3,  della  legge  9 dicembre  1998,  n. 431, in
conformita'  alle  previsioni  contenute  nell'art. 2, comma 4, della
legge  9 dicembre 1998, n. 431, dando atto che l'applicazione di tale
aliquota  ridotta  e'  subordinata  alla  presentazione  al Centro di
responsabilita'  tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al
quale   si   riferisce   il   pagamento   dell'imposta,  di  apposita
autocertificazione  attestante  l'esistenza  del  contratto  che  da'
titolo all'applicazione di detta aliquota;
    2)  di  dare  atto,  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 4 del
decreto-legge  n. 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n.
556,  che  in  conseguenza  delle aliquote come sopra determinate, il
gettito  complessivo  previsto non sara' inferiore all'ultimo gettito
annuale realizzato;
    3)  di  stabilire  in  Euro  108,46  la  detrazione  per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
dando   atto   che  la  stessa  detrazione  si  estende  alle  unita'
immobiliari  equiparate  alle  abitazioni  principali  per effetto di
quanto  stabilito  nell'art.  5,  comma  1,  del regolamento comunale
dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio
1999 e successive modificazioni;
    4)  di elevare a Euro 206,58, per l'anno 2003, ai sensi dell'art.
3  del  decreto-legge  11 marzo  1997,  n. 50, convertito nella legge
9 maggio  1997,  n.  122,  la  detrazione  prevista  per l'abitazione
principale   dal   comma   2  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55,
della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti
proprietari  di  una  sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze
non  locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
      a) siano  titolari  di  pensione sociale o di altre pensioni di
analogo  importo.  Detta  agevolazione  spetta  ai  nuclei  familiari
composti  da  piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel
caso  di  reddito  complessivo  composto  unicamente  da  assegni  di
pensione  sociale  e  si  estende  anche  ad eventuali comproprietari
risultanti a carico dei titolari delle stesse;
      b) siano  portatori  di  handicap  riconosciuti  al 100% oppure
portatori  di  handicap  con  situazione riconosciuta di gravita', ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      c) siano  ricoverati  in  lungodegenza  o  in case protette col
contributo  comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei,
oppure  siano  non  autosufficienti e rimangano nella loro abitazione
con il contributo di assistenza domiciliare;
      d) siano soggetti passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui
alla  lettera b). Detta agevolazione viene concessa in presenza di un
reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55.
    La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata
da   apposita   autocertificazione   da  rilasciare  da  parte  degli
interessati al Centro di responsabilita' tributi entro il 31 dicembre
dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;
    (Omissis).