Il  comune  di  Castelfranco  Emilia  (provincia  di  Modena)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno
2003:
    (Omissis).
    1. Di  approvare  per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare
nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:
      a)  aliquota  del  5  per  mille  da  applicare al valore degli
immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per quelle concesse
in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al 1o grado;
      b)  aliquota  ridotta  del  5  per mille da applicare in favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Castelfranco
Emilia,  esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
      c)  aliquota del 6,6 per mille, da applicare al valore di tutti
gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
      d)  aliquota  del  7  per  mille  da applicare agli alloggi non
locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le
abitazioni  vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze; l'aliquota
del  sette  per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali
l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;
      e)  aliquota  del  5  per  mille  da applicare agli immobili di
proprieta' di imprese e destinati alla vendita;
      f)  aliquota  del  3  per  mille,  da applicare al valore degli
immobili  concessi  in  locazione,  a soggetti che vi stabiliscono la
loro  abitazione  principale,  alle condizioni definite negli accordi
territoriali  di  cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998
(per  alloggi  dati  in  locazione  facendo  riferimento ai contratti
stipulati secondo gli "Accordi Territoriali");
    2. di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata, cioe' non utilizzata, ai sensi
dell'art. 56 della legge n. 622/23 dicembre 1996;
    3. di  determinare  in  euro  103,29  la  detrazione dell'imposta
dovuta  per  l'unita'  mobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8
comma  2  del  decreto  legislativo n. 504/1992 come modificato dalla
legge n. 662/1996 e in euro 154,94 la detrazione per i seguenti casi:
      a)  famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati
conviventi che presentano i seguenti requisiti:
        1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage
annesso,  quale  unica  proprieta'  immobiliare del contribuente al 1
gennaio  2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di
usufrutto,  uso  o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna
proprieta' immobiliare;
        2.  65  anni  di eta' dei componenti compiuti alla data del 1
gennaio 2003;
        3.  condizione  non  lavorativa  e  reddito  da  pensione non
superiore a euro 8.005,00 annui lordi riferito all'anno 2002 nel caso
di  una persona sola o non superiore a euro 12.395,00 annui lordi nel
caso di due pensionati conviventi;
        4.   ai   fini  della  detrazione  I.C.I.  l'appartamento  di
proprieta'  di  anziani  che  acquisiscono  la residenza in luoghi di
ricovero non e' considerato seconda casa;
      b) famiglie numerose con cinque o piu' persone che presentino i
seguenti requisiti:
        1.  possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale
annesso  garage,  quale unica proprieta' immobiliare del contribuente
al  1  gennaio  2003.  Nel  caso  in cui l'appartamento sia abitato a
titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere
nessuna proprieta' immobiliare;
        2. nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1
gennaio 2003;
        3.  reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a
euro  38.734,00  lordi  annui  nel  caso  di  una  famiglia di cinque
componenti  a  cui  si  aggiungono euro 7.747,00 lordi annui per ogni
componente superiore a cinque;
        4.  l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di
euro  51,65  e' subordinata alla condizione che nessun componente del
nucleo familiare possieda alcuna proprieta' immobiliare;
      4. di    determinare    le   seguenti   modalita'   applicative
dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3.:
        i     contribuenti     interessati     dovranno    presentare
autocertificazione   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei
requisiti richiesti entro il 30 giugno 2002 se obbligati al pagamento
dell'imposta  della  prima  rata,  ed  entro  il  30 novembre 2002 se
obbligati  a  pagare  l'imposta  della  rata  di  dicembre, in quanto
divenuti  soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa
successivamente al 30 giugno 2002;
        l'amministrazione   comunale   si   riserva  la  facolta'  di
richiedere,  in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il
diritto alla detrazione di euro 154,94;
      5. di  applicare la detrazione di euro 103,29 anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  di  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  modificato  dalla  legge  n.
662/1996 e all'art. 8, comma 9 del regolamento dell'I.C.I.;
      6. di  dare  atto  che  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono  dette  condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto
legislativo  n.  504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55
comma 1);
    (Omissis).