Il  comune di Cesiomaggiore (provincia di Belluno) ha adottato il
30 ottobre   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  determinare  come  di  seguito  le  aliquote dell'imposta
comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno  2003,  che  sara'
applicata in questo comune:
      a) nella  misura  del  5,5  per mille, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
      b) nella  misura  del  4 per mille, a favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
      c) nella  misura  del  4 per mille per le unita' immobiliari di
imprese  aderenti  al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio
feltrino  e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata
di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento;
      d) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
      e) nella  misura del 6,5 per mille ai casi diversi da quelli di
cui  alle lettere a), b), c), d) del presente dispositivo e per tutti
gli altri immobili (aliquota ordinaria);
    2.  di  confermare  per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita'
di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del
23 dicembre 1996;
    (Omissis).