IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 115; il decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39
del  30  gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli
di formazione;
  Rilevato  che  l'interessata,  per  quanto dichiarato dal Ministero
dell'educazione  finlandese  (documento  datato  31  maggio 1998) "e'
abilitata a insegnare storia e scienze sociali";
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
di una professione (docente per la classe di concorso 37/A "Filosofia
e  storia") solo parzialmente corrispondente (art. 1, comma 2, citato
decreto  legislativo  n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata
nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dai  titoli  professionali;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla conoscenza della lingua italiana;
  Vista  la  nota  n.  192  del  5  febbraio 1999 con la quale questo
Ministero   ha   comunicato   all'interessata   che,   ai   fini  del
riconoscimento  professionale  relativo  alla classe di concorso 37/A
("Filosofia  e  storia"),  era  necessaria una formazione integrativa
inerente la "Filosofia teoretica";
  Vista  la  nota  datata  24  maggio 2002 con la quale l'interessata
comunica  di  aver  superato,  in  pari  data,  presso la facolta' di
lettere e filosofia dell'Universita' di Catania l'esame di "Filosofia
teoretica"  secondo  il  programma previsto per il corso di laurea in
filosofia;
  Rilevato,  per  quanto attiene alla richiesta di riconoscimento per
le   classi   di  concorso  36/A  (Filosofia,  psicologia  e  scienze
dell'educazione)  e  61/A  (Storia dell'arte), che l'interessata, per
quanto  documentato, non e' abilitata all'insegnamento delle relative
discipline;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che
i   titoli  posseduti  dall'interessata,  come  integrati  dall'esame
sostenuto,  comprovano  una  formazione professionale che soddisfa le
condizioni  poste dal citato decreto legislativo n. 115 limitatamente
alla classe di concorso 37/A;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    diploma   di   istruzione   superiore:   "Filosofian  kandidaatin
tutkinnon"  (diploma di laurea in umanistica), conseguito il 9 maggio
1989 presso l'Universita' di Jyvaskyla;
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  "Todistus opettajan"
(diploma   di   insegnante),  certificato  in  data  20  maggio  1997
dall'Universita' di Turku,
posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Seppänen;
    nome: Terhi Irmeli;
    nata a: Mikkeli - Finlandia;
    il: 27 aprile 1964;
    nazionalita': finlandese,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  come integrati dall'esame sostenuto, per la medesima,
ai  sensi  e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115,  titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nella
classe di concorso: 37/A "Filosofia e storia".
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 31 luglio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli