Il  comune di Castelnovo di Sotto (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato  il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 cosi' distinte:
    1.  Aliquota  agevolata  del 5.50 per mille: da applicare a tutti
gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, cioe'
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi
familiari  dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o
classificabili nelle categorie catastali:
    C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita';
    C/6 (garage) limitatamente a due unita';
    C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita';
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione  principale  (anche  se  non appartengono allo stesso
fabbricato);
    a*)  si  intende  per  abitazione  principale anche quella unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
    per  usufruire  dell'aliquota  di  cui  al  punto a*) - (5.50 per
mille)  i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro
il  20 dicembre  2003  all'ufficio  tributi  -  I.C.I.  del comune la
seguente documentazione:
    1)  dichiarazione  sostitutiva  che attesti di aver acquistato la
residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  e  che  l'unita'
immobiliare non sia stata concessa in locazione.
    b) Immobili locati:
(art.  21,  comma  18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 -
dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di
locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato);
    1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima
abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta';
    *  per  usufruire  dell'aliquota  di  cui al punto 1) - (5.50 per
mille)  i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro
il  20 dicembre  2003  all'ufficio  tributi  -  I.C.I.  del comune la
seguente documentazione:
    (si   precisa   che  in  attuazione  dell'art.  16  comma  2  del
Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  I.C.I.,  il
beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente
presenta  apposita  istanza. Restano confermate quelle presentate nel
corso  del 1999, con contratto non scaduto in quanto rientranti nella
fattispecie).
    a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro;
    b) copia  del  rinnovo  di  registrazione qualora il contribuente
abbia  gia'  negli  anni  precedenti  fatto  richiesta della predetta
agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;
    c) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da  parte  del
locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta';
    2)  fermo  restando tutto quanto previsto al precedente punto 1),
e'   concessa   una   ulteriore  agevolazione  di  -  1,5  per  mille
sull'aliquota,  in  modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per
mille,  per  gli  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo  concessi  in
locazione  a  titolo di abitazione principale con contratto stipulato
ai  sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
("contratti concordati").
    Si  precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da
considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta.
    c) unita'  immobiliare  concessa  in  comodato e/o uso gratuito a
parenti  fino  al  1o grado (figli e genitori), che la occupano quale
loro  abitazione  principale; (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1,
lettera  c)  del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
I.C.I.).
    *  per  usufruire  dell'aliquota  di  cui al punto c) - (5,50 per
mille)  -  i  contribuenti  che  rientrano nel caso devono presentare
entro  il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la
seguente documentazione:
    1)  dichiarazione  sottoscritta dal proprietario e dall'occupante
da  cui  risulti  il  grado  di  parentela  degli  occupanti  con  il
proprietario,  la  costituzione da parte degli occupanti di un nucleo
familiare autonomo ivi residente;
    d) unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
    2. Aliquota ordinaria del 6,7 per mille:
    a) fabbricati diversi dalle abitazioni;
    b) aree fabbricabili;
    c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice)
    d) fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili;
    e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;
    f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;
    g)  alloggi  dati  in  uso  gratuito  a  soggetti che vi dimorano
abitualmente;
    h)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto   in  Italia  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  italiano adibita ad abitazione principale e
non  locata  (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75);
    3. Aliquota maggiorata del 7 per mille:
    a) alloggi   non   locati,   intendendosi   per   tali   l'unita'
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non
tenuta  a  disposizione  del  possessore per uso personale diretto e,
nell'anno  di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e
relative pertinenze;
    b) residenza  secondaria  o  seconda  casa, intendendosi per tale
l'unita'  immobiliare  classificata o classificabile nel gruppo A (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  arredata  ed  idonea  per essere
utilizzata  in  qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di
proprieta'   o   di   diritto  reale  di  godimento  o  di  locazione
finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale
o  periodico  o saltuario, avendo la propria abitazione principale in
altra  unita'  immobiliare,  in  possesso  o  in locazione e relative
pertinenze;
    c)  alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti
che non vi dimorano abitualmente.
    4. Detrazione di 104,00 Euro:
    Si   precisa   che  (ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  decreto
legislativo  n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita'
immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.) e' da rapportare ai mesi
durante  i  quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e
deve  essere  suddivisa,  in  caso di piu' contribuenti dimoranti, in
parti uguali tra loro.
    Oltre   che   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  rapportata  al  periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
    unita'   immobiliari   appartenenti   a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivise   adibite  ad  abitazione  principale  di  soci
assegnatari;
    alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
    unita'  immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia) non residenti nel territorio
dello  Stato  adibita  ad  abitazione principale a condizione che non
risulti locata;
    le   pertinenze   per  la  parte  dell'importo  della  detrazione
eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale.
    5. Riscossione diretta:
    Si riconferma la riscossione diretta dell'I.C.I. anche per l'anno
2003,  ricordando  che  il  pagamento  deve essere effettuato sul c/c
postale  n.  12002440  - intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto -
I.C.I. - servizio tesoreria.
    (Omissis).