Il comune di Castel D'Aiano (provincia di Bologna) ha adottato il
20   novembre   2002   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 6,5
per  mille,  per  tutti  i  casi  ad  esclusione di quelli di seguito
elencati;
    di  determinare  l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 3
per mille per le seguenti fattispecie:
      a) aree    edificabili    destinate   alla   realizzazione   di
insediamenti  artigianali  e/o  industriali  comprese nel piano per i
nuovi   insediamenti   produttivi   di   iniziativa  pubblica  cedute
direttamente dall'Amministrazione comunale.
    L'aliquota  ridotta  spetta dalla data di acquisto per un periodo
non superiore ai 3 anni.
    Nell'ipotesi  di  rivendita da parte del soggetto acquirente, nel
corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a
condizione  che la vendita sia stata autorizzata dall'Amministrazione
comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque
dalla data di acquisto del primo acquirente.
    Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine
suddetto  fossero  ultimati  dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta
anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo;
      b) fabbricati  di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da
chiunque  posseduti  per  i  quali sia comunicato l'inizio lavori nel
corso  dell'anno  a cui si riferisce la delibera della determinazione
dell'aliquota.
    Sono  esclusi  gli  immobili (aree e fabbricati) rientranti nella
lettera a).
    L'agevolazione  compete  anche  sull'area  edificabile oggetto di
utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti.
    L'aliquota  ridotta  spetta  dalla  data  di inizio lavori per un
periodo complessivamente non superiore ai 3 anni.
    Nell'ipotesi  di  cessione  nel  corso  del  triennio  l'aliquota
ridotta  spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo
residuo.
    3)  di  determinare  la detrazione per l'abitazione principale in
Euro 124,00  (art.  8,  comma  2,  decreto  legislativo n, 504/1992),
confermando quanto gia' deliberato per il 2002.
    (Omissis).