IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA FUZIONE PUBBLICA e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419"; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, e' individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, supplemento ordinario, con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 230, e' stato individuato il personale operante negli Istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti nei profili professionali di medico, di psicologo e di infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze e sono stati trasferiti al Servizio sanitario nazionale i relativi rapporti convenzionali secondo quanto specificatamente indicato nelle tabelle allegate al citato decreto interministeriale del 10 aprile 2002; Considerata la necessita' di ottemperare al giudicato del Consiglio di Stato di cui alle ordinanze del 5 aprile 2002, n. 1257/2002 e 7 maggio 2002, n. 1666/2002 con cui sono stati respinti gli appelli del Ministero della giustizia avverso i ricorsi proposti dagli psicologi dott. Gilberto Terracina e dalla dott.ssa Silvia Corazzi, in servizio presso la III Casa circondariale di Roma Rebibbia, per mancata inclusione nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 10 aprile 2002; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla iscrizione dei nominativi dei due psicologi dott. Gilberto Terracina e dott.ssa Silvia Corazzi, nella tabella del profilo professionale degli psicologi relativa alla regione Lazio - sede penitenziaria III Casa circondariale di Roma Rebibbia - allegata al decreto interministeriale 10 aprile 2002; Decretano: Art. 1. 1. In ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato del 5 aprile 2002, n. 1257/2002 e 7 maggio 2002, n. 1666/2002, la tabella del profilo professionale degli psicologi che operano nel settore della prevenzione e della assistenza di detenuti e internati tossicodipendenti con rapporto di tipo convenzionale relativa alla regione Lazio allegata al decreto interministeriale 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, supplemento ordinario, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro per la funzione pubblica Frattini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 388