IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004; Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 28 ottobre e 27 novembre 2002 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 ottobre 2002 e scadenza 1 ottobre 2009; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 ottobre 2002 e scadenza 1 ottobre 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 ottobre 2002.