IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
             e gli affari economici - Saus - Ufficio VI

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista  l'istanza con la quale l'"Istituto per la clinica dei legami
sociali - I.C.L.E.S." chiede il riconoscimento di una sede periferica
in  Tolentino  (Macerata)  e  il parziale trasferimento della sede di
Milano;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuata gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17  maggio  2002,  condizionato all'acquisizione della documentazione
relativa   alle  convenzioni  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  e
all'accertamento  da  parte  del  competente  ufficio  del  Ministero
dell'adeguatezza delle stesse;
  Viste  le  convenzioni con strutture accreditate per lo svolgimento
del tirocinio;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con
nota n. 459 del 22 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n.  509, l'"Istituto per la clinica dei
legami  sociali - I.C.L.E.S." e' abilitato ad istituire e ad attivare
nella   sede  periferica  di  Tolentino  (Macerata)  ai  sensi  delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun  anno  e'  pari a quindici unita' e, per l'intero
ciclo, a sessanta unita'.