IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in  ordine  a situazioni di emergenza derivanti da calamita' naturali
conseguenti ad eventi sismici verificatisi nella provincia di Roma in
data 11 marzo 2000;
  Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente della regione Lazio,
di cui alla nota in data 18 dicembre 2002;
  Considerato  che  sono  tuttora in corso nei comuni interessati dal
sisma dell'11 marzo 2000 gli interventi predisposti per il ripristino
in  condizioni  di  sicurezza  delle  infrastrutture,  degli  edifici
pubblici  nonche' degli edifici di culto, necessari per conseguire il
ritorno  alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attivita'
produttive;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in
premessa,  e'  prorogato,  fino  al  31 dicembre  2003,  lo  stato di
emergenza   in  relazione  agli  eventi  sismici  verificatisi  nella
provincia di Roma in data 11 marzo 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi