IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il decreto ministeriale 14 giugno 2002, di recepimento della
direttiva  2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico
della   direttiva   67/548/CEE,   in   materia   di  classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose;
  Ritenuto  necessario  ovviare  ad eventuali disguidi in ordine alla
data  di  decorrenza  prevista  dall'art.  6, comma 1, lettera a) del
decreto 14 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 6 viene sostituita dalla
seguente:
    a) a decorrere dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione per le
sostanze  pericolose  e  per  i  preparati  che  esulano dal campo di
applicazione  dei  decreti  legislativi  17  marzo 1995, n. 194, e 26
febbraio 2000, n. 174.
    Roma, 12 dicembre 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia