IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visti  gli  articoli  13  e  14  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27  luglio  1992
riportante  le  tabelle  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189
del 12 agosto 1992;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia  4 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre
1996, concernente gli elenchi delle specialita' medicinali registrate
sottoposte   alla   disciplina   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Considerato  che  il  Consiglio  della  Commissione  europea, nella
seduta  del 6 dicembre 2001, ha stabilito che gli Stati membri devono
provvedere,  ai  sensi  della  Convenzione  delle Nazioni Unite sulle
sostanze  psicotrope  del  1971,  a sottoporre alle norme vigenti nei
singoli  Stati  la  sostanza  di  tipo  amfetaminico  chiamata  PMMA,
acronimo            di           Parametossimetamfetamina           o
N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano;
  Considerato  che  la  ditta  Prodotti  Formenti S.r.l. di Milano ha
chiesto  alla  Direzione  generale della valutazione dei medicinali e
della  farmacovigilanza  del  Ministero della salute l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  delle specialita' medicinali "Transtec
cerotti  transdermici"  e  "Triquisic cerotti transdermici", entrambe
contenenti  come principio attivo Buprenorfina, sostanza ad attivita'
analgesico-narcotica compresa nella tabella IV di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Sentito  l'Istituto  superiore  di  sanita', che si e' espresso con
note n. 21214/BCL 12 del 12 giugno 2002 e n. 10255-10104/BCL/12 del 9
maggio 2002;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', che si e' espresso nelle
sedute del 24 settembre 2002 e del 16 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alle  tabelle  di  cui  al  decreto ministeriale 27 luglio 1992
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189
del 12 agosto 1992 e' aggiunta la seguente sostanza:
                              Tabella I
  Parametossimetamfetamina                                          o
N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano (PMMA).