IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
ed,  in  particolare,  l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia
rurale;
  Vista  la  legge  22  ottobre  1971,  n. 865, ed in particolare gli
articoli   42   e   72   riguardanti,   rispettivamente  programmi  e
coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17  maggio  1973,  n.  205,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite  da terremoto del
novembre-dicembre   1972,   dei  comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a
favore   delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche  colpite  dal
terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2003 la misura della
commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi  alle  operazioni  di credito agevolato previste dalle leggi
sopra citate;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi  citate  in  premessa e' fissata per l'anno 2003 nelle seguenti
misure:
    a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2003;
    b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2003 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti