IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
    Visto  l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
    Visto  l'art.  51  del  decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre  1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare";
    Vista  la  legge  23  maggio  1980,  n. 313, con la quale e stata
ratificata la Convenzione Internazionale SOLAS `74;
    Vista  la  risoluzione  del  Comitato  per la Sicurezza Marittima
(Marittime  Safety  Committee)  MSC.36(63)  del 20 maggio 1994 con la
quale  e' stato adottato il codice di sicurezza per le unita' veloci,
1994;
    Vista  la  risoluzione  del  Comitato  per la Sicurezza Marittima
(Marittime  Safety  Committee) MSC.100(73) del 5 dicembre 2000 con la
quale so ------\ no stati adottati gli emendamenti al protocollo 1988
relativo alla convenzione internazionale SOLAS 74;
    Vista  la  risoluzione  del  Comitato  per la Sicurezza Marittima
(Marittime  Safety Committee) MSC. 119(73) del 6 dicembre 2001 con la
quale  sono stati adottati gli emendamenti al codice di sicurezza per
le unita' veloci, 1994;
    Visti  gli  emendamenti  alla Convenzione Internazionale Solas 74
del dicembre 2001 entrati in vigore il 1 luglio 2002;
    Vista la correzione MSC73/21/add.2/Corr.1 con la quale sono state
apportate modifiche all'annesso 7 ed all'annesso 8 del rapporto della
73 sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety
Committee);
    Visto  il  regolamento  della Commissione europea n. 1970/2002/EC
del  4  novembre  2002  cha ha modificato il Regolamento della stessa
Commissione n. 3051/95/EC in data 8 dicembre 1995;
    Visto  il  proprio decreto n. 618/2002 in data 10 luglio 2002 con
il quale sono stati approvati i modelli di certificati di sicurezza;
    Considerata la necessita' di procedere all'approvazione dei nuovi
modelli dei certificati di sicurezza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza
    Con  decorrenza  dal 1 gennaio 2003 sono approvati secondo i form
allegati  al  presente  decreto  dirigenziale  i modelli dei seguenti
certificati di sicurezza:
      a) certificato  di  sicurezza per navi da passeggeri e relativo
elenco delle dotazioni (Form P);
      b) certificato  di sicurezza delle dotazioni per nave da carico
e relativo elenco delle dotazioni (Form E);
      c) certificato di sicurezza per unita' veloci (HSC 1994);
      d) documento di conformita' (Regolamento 3051/95/CE);
      e) certificato   di   gestione   della  sicurezza  (Regolamento
3051/1995/CE);
      f) certificato   di   gestione   della   sicurezza  provvisorio
(Regolamento 3051/95/CE).
    I  certificati  di  cui  sopra  sostituiscono  i  certificati  di
sicurezza  di  cui  alle  lettere a), b), e), m), o) e p) allegati al
decreto n. 618 in data 10 luglio 2002 citato in premessa.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 17 dicembre 2002
                                    Il comandante generale: Sicurezza