IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme
in  materia  di  "Razionalizzazione  del sistema di distribuzione dei
carburanti,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  lett. c)  della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  l'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, recante
norme  per  la razionalizzazione degli stoccaggi ed in particolare il
comma 2  con il quale viene disposto che il Ministero delle attivita'
produttive stabilisca, con proprio decreto, i criteri per individuare
le   capacita'   di   stoccaggio  disponibili,  tenendo  anche  conto
dell'utilizzo  medio  delle  stesse  capacita'  negli ultimi due anni
nonche'  delle  capacita' di stoccaggio e di movimentazione, al netto
dei quantitativi immessi a fronte di permute tra societa';
  Visto  l'art.  8 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, con il
quale viene costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale viene
approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22  recante
"Attuazione  della  direttiva  98/93/CE  che  modifica  la  direttiva
68/414/CEE,  concernente  l'obbligo per gli Stati membri di mantenere
un  livello  minimo  di  scorte  di  petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n.
32/1998, le capacita' disponibili di stoccaggio e di trasporto di oli
minerali vengono individuate sulla base dei parametri seguenti:
  A1) utilizzo medio delle strutture di stoccaggio e di trasporto nei
due  anni  solari  precedenti  a  quello  di riferimento, individuato
applicando le seguenti definizioni e modalita' di calcolo:
             Capacita' di stoccaggio e di movimentazione
  a) capacita'   operative  (capacita'  di  massimo  riempimento  dei
serbatoi):  capacita'  media in esercizio nel periodo di riferimento,
al  netto della volumetria impegnata per il mantenimento delle scorte
annualmente  imputate  al deposito per ciascuna categoria di prodotto
(I, II e III, di cui al decreto legislativo n. 22/2001);
  b) quantita'  movimentale, per ciascuna annualita', e per categoria
di prodotto;
  c) indice di rotazione annuo: rapporto tra le quantita' movimentate
e le capacita' operative di stoccaggio, per categoria di prodotto;
  d) indice medio di rotazione: la media dei valori annuali del punto
c).
                       Capacita' di trasporto
  e) infrastrutture  di  trasporto:  oleodotti  di  collegamento  tra
depositi, distinti per categoria di prodotto;
  f) capacita' di trasporto: prodotto tra la portata massima oraria e
le  ore  di  funzionamento  di  ciascun anno, al netto dei periodi di
fuori esercizio;
  g) capacita'  di  trasporto  utilizzate:  quantitativi  annualmente
trasportati;
  h) capacita'  media  di  trasporto  utilizzata: la media dei valori
annuali del punto g).
  B1) capacita'  di  stoccaggio,  di  movimentazione  e  di trasporto
disponibili,  per  l'anno  di  riferimento,  determinate  secondo gli
stessi  criteri  utilizzati  a consuntivo per i due anni precedenti e
tenendo conto anche dei seguenti elementi;
    variazioni  intervenute o previste nell'assetto del deposito, con
riguardo  a  capacita'  di  stoccaggio  installata  e  in  esercizio,
destinazione   dei  serbatoi,  strutture  per  il  trasferimento  dei
prodotti (via nave e ferro/autocisterna);
    variazioni    intervenute   o   previste   nell'assetto   e   nel
funzionamento delle strutture di trasporto (oleodotti);
    necessita'  previste  di  uso dei serbatoi e delle infrastrutture
logistiche  e  di trasporto, per conto proprio o per terzi, nel corso
dell'anno.