IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, recante norme per la razionalizzazione degli stoccaggi ed in particolare il comma 2 con il quale viene disposto che il Ministero delle attivita' produttive stabilisca, con proprio decreto, i criteri per individuare le capacita' di stoccaggio disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacita' negli ultimi due anni nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra societa'; Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, con il quale viene costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale viene approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 recante "Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi"; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, le capacita' disponibili di stoccaggio e di trasporto di oli minerali vengono individuate sulla base dei parametri seguenti: A1) utilizzo medio delle strutture di stoccaggio e di trasporto nei due anni solari precedenti a quello di riferimento, individuato applicando le seguenti definizioni e modalita' di calcolo: Capacita' di stoccaggio e di movimentazione a) capacita' operative (capacita' di massimo riempimento dei serbatoi): capacita' media in esercizio nel periodo di riferimento, al netto della volumetria impegnata per il mantenimento delle scorte annualmente imputate al deposito per ciascuna categoria di prodotto (I, II e III, di cui al decreto legislativo n. 22/2001); b) quantita' movimentale, per ciascuna annualita', e per categoria di prodotto; c) indice di rotazione annuo: rapporto tra le quantita' movimentate e le capacita' operative di stoccaggio, per categoria di prodotto; d) indice medio di rotazione: la media dei valori annuali del punto c). Capacita' di trasporto e) infrastrutture di trasporto: oleodotti di collegamento tra depositi, distinti per categoria di prodotto; f) capacita' di trasporto: prodotto tra la portata massima oraria e le ore di funzionamento di ciascun anno, al netto dei periodi di fuori esercizio; g) capacita' di trasporto utilizzate: quantitativi annualmente trasportati; h) capacita' media di trasporto utilizzata: la media dei valori annuali del punto g). B1) capacita' di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto disponibili, per l'anno di riferimento, determinate secondo gli stessi criteri utilizzati a consuntivo per i due anni precedenti e tenendo conto anche dei seguenti elementi; variazioni intervenute o previste nell'assetto del deposito, con riguardo a capacita' di stoccaggio installata e in esercizio, destinazione dei serbatoi, strutture per il trasferimento dei prodotti (via nave e ferro/autocisterna); variazioni intervenute o previste nell'assetto e nel funzionamento delle strutture di trasporto (oleodotti); necessita' previste di uso dei serbatoi e delle infrastrutture logistiche e di trasporto, per conto proprio o per terzi, nel corso dell'anno.