IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982,  n. 576, concernente, la riforma
della   vigilanza   assicurativa   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  31  della  citata legge n.
990/1969  e  dell'art.  43  del  relativo  regolamento di esecuzione,
occorre  determinare  per l'anno 2003 la misura del contributo dovuto
alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. -
Gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada",   da   ciascuna   impresa  autorizzata  all'esercizio  delle
assicurazioni  della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  l'art.  45,  comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dal  titolo  "Misure  di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo"  che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di
cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada" per l'anno 2001, approvato dal Consiglio
di Amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 29 luglio 2002;
  Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 20 dicembre
2002,  concernente  la  determinazione  della  misura  degli oneri di
gestione per l'esercizio 2003;
  Vista  la  lettera  n.  263602  del  23 dicembre  2002 con la quale
l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da
versare  al  predetto  Fondo per l'anno 2003 possa essere determinata
nella misura del 2,50%;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto  anzidetto  e dei prevedibili impegni per l'anno in corso,
di  determinare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 2,50% dei
premi incassati al netto degli oneri di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno  2003  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime    della    strada"   e'   determinato   nella   misura   del
duevirgolacinquanta  per  cento  (2,50%)  dei  premi  incassati nello
stesso  esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione
stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo - in data
20 dicembre 2002, nelle premesse citato.