IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309,  in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di
carni  ed  in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente
al territorio nazionale e' prevista la possibilita' di concessione di
deroghe;
  Vista  la  direttiva  94/65/CE  in  materia  di produzione di carni
macinate   e  di  preparazioni  di  carni  recepita  nell'ordinamento
legislativo  nazionale  con  il suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  agosto  2002,  n. 939, recante
regolamento  relativo  all'impiego  di  carni  macinate  della specie
equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne;
  Ritenuto    necessario    provvedere    alla    definizione   delle
caratteristiche  del  bollo  sanitario da utilizzare per la bollatura
delle  carni  macinate  e  delle  preparazioni  di carne della specie
equina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire
da   carni  di  animali  appartenenti  alla  specie  equina,  la  cui
commercializzazione   e'   consentita   limitatamente  al  territorio
nazionale,  devono  recare  in  etichetta un bollo sanitario di forma
rettangolare  recante  la  dicitura  "Mercato  Italiano"  nella parte
superiore  e  il  numero di riconoscimento dello stabilimento seguito
dalla  lettera  maiuscola  "P"  o  dalle lettere maiuscole "LP" nella
parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE o CE.
  2.   Sul   documento  commerciale  di  accompagnamento  durante  il
trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carne ottenute
a  partire da carni di animali appartenenti alla specie equina dovra'
figurare  il numero di riconoscimento di idoneita' dello stabilimento
di  produzione  seguito  dalle  lettere  "P"  o "LP" e dalla dicitura
"Mercato Italiano".
  3.  Le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire
da  carni  di animali appartenenti alla specie equina dovranno essere
confezionate  e bollate subito dopo essere state prodotte; qualora il
ciclo di produzione proceda per fasi intervallate da periodi di sosta
delle  carni  sezionate  o macinate o degli impasti di carne in cella
frigorifera   e'   necessario   che  si  proceda  ad  identificare  i
contenitori   in   cui  sono  contenute  in  modo  da  consentire  di
identificare   la   provenienza   delle   carni   e  la  giornata  di
preparazione.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 389