IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per  la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati
e  agli  invalidi  del  lavoro  relativamente  a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della
variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno  precedente  e che tali
incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la
variazione  retributiva  minima non inferiore al 10 per cento fissata
all'art.  20,  commi  3  e  4,  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41,
rispetto  alla  retribuzione  presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  ottobre  2001,  concernente la
rivalutazione  delle  prestazioni  economiche dell'INAIL dal 1 luglio
2001 per il settore agricoltura;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
223 del 9 maggio 2002;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno
2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita'  permanente e per morte, e' fissata a decorrere dal 1
luglio 2002, in Euro 17.844,82.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno
1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1), lettera
b),  del  citato  testo  unico,  e'  fissata  dal  1  luglio 2002, in
Euro 11.823,00,  pari  al minimale di legge previsto per i lavoratori
dell'industria.