IL CAPO DIPARTIMENTO
      della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi

  Visto   il   regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua  all'art 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto  controllo:  tra  essi  e' prevista la
conformita'  ai  criteri  generali  stabiliti  dalla norma europea EN
45001;
  Visto  il regolamento CE n. 1623/00 della Commissione del 25 luglio
2000  recante  modalita' d'applicazione del regolamento CE n. 1493/99
del   Consiglio,   relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato che dispone
la  concessione  di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di
cui all'art. 24 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio;
  Considerato  che  nel  certificato  di analisi, ai fini degli aiuti
indicati in epigrafe devono figurare gli esiti delle prove di analisi
di seguito indicate:
    per il vino:
      caratteristiche cromatiche;
      titolo alcolometrico volumico effettivo totale;
      titolo alcolometrico volumico effettivo;
      acidita' totale;
      acidita' volatile;
      zuccheri riduttori;
      assenza di cattivo sapore;
      anidride solforosa;
      alcol metilico;
      assenza  di  ibridi  produttori  diretti  (per  i  vini rossi e
rosati);
    per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
      massa volumica a 20oC e densita' relativa 20oC;
      anidride solforosa totale;
      titolo alcolometrico volumico effettivo;
      zuccheri riduttori;
      grado rifrattometrico a 20oC (per il mosto concentrato);
      caratteristiche cromatiche (colore);
      assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati;
    per i mosti di uva concentrati rettificati:
      pH;
      densita' ottica a 425 nm;
      saccarosio;
      indice di Folin-Ciocalteu;
      acidita' totale;
      zuccheri totali;
      cationi totali;
      conduttivita';
      presenza di mesoinositolo;
      massa volumica;
      grado rifrattometrico.
  Visti i decreti ministeriali con i quali alcuni laboratori, in data
anteriore  all'11 novembre  2002, sono stati autorizzati per l'intero
territorio  nazionale,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel
settore  vitivinicolo,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini della
esportazione;
  Visto  il decreto 11 novembre 2002 recante differimento del termine
di  proroga  delle  autorizzazioni  concesse  ad alcuni laboratori al
rilascio  dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella
riunione  del  Consiglio  direttivo  del SINAL (Sistema nazionale per
l'accreditamento di laboratori) del 16 ottobre 2002;
  Visto il decreto 11 novembre 2002, recante differimento del termine
di  proroga  delle  autorizzazioni  concesse  ad  altri laboratori al
rilascio  dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella
riunione  della  Commissione  centrale  tecnica  del  SINAL  (Sistema
nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 31 ottobre 2002;
  Visto  che soltanto uno dei laboratori di cui ai predetti capoversi
risulta  autorizzato  ad  effettuare  tutte le prove richieste per la
concessione degli aiuti in epigrafe;
  Considerato  che  il ristretto arco temporale entro il quale devono
essere   conclusi   i  contratti  di  magazzinaggio  con  l'organismo
erogatore   degli   aiuti,   non   consentirebbe  al  predetto  unico
laboratorio   di   effettuare  le  analisi  necessarie  su  tutto  il
territorio   nazionale,   ne'   ad   altri   laboratori  di  ottenere
l'accreditamento richiesto per l'autorizzazione;
  Ritenuto   che   la   tutela   dell'interesse  dell'intero  settore
vitivinicolo e' garantita dalla possibilita' per tutti i soggetti che
abbiano i requisiti di concludere contratti di magazzinaggio;
  Ritenuto   pertanto   di  dover  provvedere  all'emanazione  di  un
provvedimento amministrativo che soddisfi le predette esigenze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'autorizzazione  concessa  ai  laboratori elencati nei decreti
ministeriali  dell'11 novembre  2002  citati  nelle  premesse  ed  ai
laboratori  autorizzati  anteriormente  a  tale  data,  e'  estesa al
rilascio  dei certificati di analisi aventi valore ufficiali, ai fini
della  concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da
tavola,   mosti   d'uva,   mosti  d'uva  concentrati  e  mosti  d'uva
concentrati rettificati, limitatamente al territorio della regione di
ubicazione dei laboratori.
  2.  La  predetta  estensione  ha  validita'  limitata alla campagna
2002/2003.
 
          Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.