IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

   Visto  il  decreto  legislativo  13  gennaio  1999, n. 41, recante
"Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto
di merci pericolose per ferrovia";
   Visto,  in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n.
41  del  1999,  ai  sensi  del  quale  le modifiche di adeguamento al
progresso  tecnico  della disciplina comunitaria in tema di trasporto
per  ferrovia  di  merci  pericolose  sono  recepite nell'ordinamento
nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Visto  il citato art. 20 della legge n. 183 del 1987, ai sensi del
quale con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle
direttive  comunitarie  per  le  parti  in  cui modifichino modalita'
esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico di altre direttive
comunitarie gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
   Vista la direttiva 2001/6/CE della Commissione del 29 gennaio 2001
che  adatta  per  la  terza  volta  al progresso tecnico la direttiva
96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia,
sostituendo  l'allegato  alla  citata  direttiva  96/49/CE  con altro
allegato recante "Regolamento concernente il trasporto internazionale
di  merci  pericolose  per ferrovia (RID), presentato come allegato I
all'appendice B al Cotif, applicabile a decorrere dal 1 luglio 2001";

                             A D O T T A

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
   1.  L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come
da  ultimo modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  27  febbraio  2002,  e'  sostituito  dall'allegato al
presente  decreto,  nella  versione  ufficiale  in  lingua  francese,
recante "Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per ferrovia (RID)".
   2.  Nel regolamento di cui al comma 1, i termini corrispondenti in
lingua  francese a "parte contraente " ed a "gli Stati o le ferrovie"
sono sostituiti con i termini corrispondenti a "Stati membri".

   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

       Roma, 18 dicembre 2002
                                                 Il Ministro: LUNARDI

   Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
   Ufficio di controllo sugli atti di Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 317

   Avvertenza  -  La  traduzione  dalla  versione ufficiale in lingua
francese  a  quella  in  lingua  italiana  dell'allegato  tecnico  al
presente  decreto  sara'  pubblicata  sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: www.trasportinavigazione.it.