IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:

     1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2002.
      1.1  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative istruzioni, i
seguenti modelli:
    a)   730/2003,  relativo  alla  dichiarazione  semplificata  agli
effetti  delle  imposte  sul  reddito  delle  persone  fisiche  che i
contribuenti   che   si   avvalgono  dell'assistenza  fiscale  devono
presentare nell'anno 2003;
    b)  730-1,  concernente  la  scelta della destinazione dell'8 per
mille dell'IRPEF;
    c)  730-2  per  il  sostituto  d'imposta  e  730-2  per il C.A.F,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente;
    d)  730-3,  concernente  il  prospetto  di  liquidazione relativo
all'assistenza fiscale prestata;
    e)  730-4  e  730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la
bolla  di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta;
    f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

      1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere
prodotti  in  duplice  copia  e possono essere costituiti anche da un
tabulato  a  stampa,  purche'  questo  contenga tutte le informazioni
previste  dal  modello  stesso.  Qualora  i  medesimi  modelli  siano
costituiti  da  piu'  pagine,  la sezione terza deve essere compilata
soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata
mediante  supporti  informatici devono essere osservate le specifiche
tecniche  che  saranno  stabilite  con  successivo  provvedimento.  I
supporti  informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta
unitamente  al  modello  730-4  o  730-4 integrativo riportando nella
sezione  seconda  i  soli dati relativi al numero d'ordine, al codice
fiscale  e  al  cognome  e  nome  dei  contribuenti ai quali e' stata
prestata  l'assistenza  fiscale  e  compilando  la sezione terza solo
nell'ultima pagina utilizzata.

      2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti
d'imposta.
      2.1.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano assistenza fiscale
nell'anno  2003  devono  trasmettere  in via telematica, direttamente
ovvero  tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica,
all'Agenzia  delle  Entrate  i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni
modello  730/2003 da loro elaborati osservando le specifiche tecniche
che  saranno  approvate  con  successivo  provvedimento.  In  caso di
consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della
trasmissione  telematica  i  sostituti d'imposta devono utilizzare la
bolla  di  consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento,
nella  quale  devono esser riportati i codici fiscali dei soggetti ai
quali e' stata prestata l'assistenza fiscale.
      2.2.  I  sostituti d'imposta devono comunque essere in grado di
fornire,  anche  in  copia,  le  dichiarazioni  modelli  730  da essi
elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
da  parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla
scadenza  dei  termini  previsti  dall'articolo  43  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.

     3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei
sostituti d'imposta.
      3.1.  I  sostituti  d'imposta  devono  consegnare ad un ufficio
postale,   o  ad  una  banca  convenzionata  ovvero  ad  un  soggetto
incaricato  della  trasmissione  telematica,  le schede per la scelta
della  destinazione  dell'otto  per  mille dell'IRPEF, modelli 730-1,
contenute   nell'apposita   busta,   di   cui   all'allegato   A  del
provvedimento  21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  11 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002, debitamente
sigillata  e  contrassegnata  sui lembi di chiusura dal contribuente,
ovvero  in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata
e  contrassegnata  sui  lembi di chiusura dal contribuente, avente le
caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.
      3.2.  In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un
soggetto   incaricato   della  trasmissione  telematica  i  sostituti
d'imposta  devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato
1  del  presente  provvedimento, nella quale devono esser riportati i
codici  fiscali  dei  soggetti  che  hanno effettuato la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
      3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono
rilasciare  al  sostituto  d'imposta copia della bolla di consegna di
cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a
trasmettere  in  via  telematica  i  dati contenuti nei modelli 730 e
730-1.
      3.4.  In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un
ufficio  postale  o  ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta
devono  compilare  la  bolla  di  consegna  di cui all'Allegato 1 del
presente  provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti
che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille
dell'IRPEF,  raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a
cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere
apposta  la  dicitura  "Modello  730-1"  e  devono essere indicati il
codice  fiscale,  il  cognome  e  il  nome  o  la  denominazione e il
domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

      4.  Modalita'  di  indicazione  degli importi e caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli.
      4.1.  Nei  modelli  di cui al punto 1 gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiori a detto limite.
      4.2. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
      4.3. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli
730-1,  concernenti  la  scelta  della  destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.
      4.4.  E'  autorizzata  altresi' la stampa dei modelli di cui al
punto  1,  da  utilizzare  per la compilazione meccanografica. In tal
caso,  i  modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di
formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le
facciate  di  ogni  modello devono essere tra loro solidali e lungo i
lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve  essere stampata
l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE".
      4.5.  I  modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti
requisiti:  stampa  realizzata  con  i  colori previsti nel punto 4.1
ovvero  stampa  monocromatica  realizzata utilizzando il colore nero;
conformita'  di  struttura  e sequenza con i modelli approvati con il
presente  provvedimento  anche  per  quanto  riguarda la sequenza dei
campi e l'intestazione dei dati richiesti.
      4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro  i  seguenti  limiti:  larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm.
21,5; altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.
      4.7.  Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento,
possono  variare  entro  i seguenti limiti: larghezza, minima cm 35 -
massima cm 42; altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
      4.8.  I  modelli  meccanografici  composti  da quattro facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
su  indicate  nel  punto  4.8,  devono  rispettare  la sequenza delle
facciate  nel  seguente  ordine:  nella  prima  pagina doppia, quarta
facciata  -  prima  facciata;  nella  seconda  pagina doppia, seconda
facciata - terza facciata.
       4.9.   I  modelli  meccanografici  composti  da  due  facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate  nel punto 4.8, devono rispettare la sequenza delle facciate
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
      4.10.  Sul  frontespizio  dei  modelli predisposti ai sensi dei
punti  precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che
ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
      4.11.  I  modelli  di  cui al punto 1 devono essere stampati su
carta  di  peso  80  gr./mq.  con  opacita' compresa tra 86 ed 88 per
cento.

     5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
       5.1.   E'  autorizzata  la  riproduzione  e  la  contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli  di  cui  al  punto 1, nel
rispetto   delle  caratteristiche  indicate  nel  punto  4,  mediante
l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che
comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
      5.2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli con le stampanti di cui al
punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
    -  colori,  dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle
caratteristiche di cui al punto 4;
    - indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
    -  bloccaggio  dei  fogli  mediante  i  sistemi  che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
      5.3.  Sul  frontespizio  dei modelli di cui ai punti precedenti
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
      5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia  delle  Entrate  in  forma  cartacea  presso  i Comuni o
possono  comunque  essere  prelevati  in formato elettronico dai siti
internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it.
      5.5.  E'  altresi'  autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli
prelevati  da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano
le   caratteristiche  tecniche  indicate  nel  punto  5.2  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
       5.6.  Per  la  consegna  della  scheda  per  la  scelta  della
destinazione  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  modello 730-1, puo'
essere  utilizzata,  in  alternativa  alla busta di cui al punto 3.1,
anche  una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere
apposte  le  indicazioni:  "Scelta  per la destinazione dell'otto per
mille  dell'IRPEF",  il  cognome,  il  nome  e  il codice fiscale del
dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma
congiunta  i  due  modelli  730-1  devono essere inseriti in un'unica
busta,  sulla  quale  devono essere riportate le suddette indicazioni
riferite al dichiarante.
     Motivazioni:
      Il  presente  provvedimento  e' emanato in base all'articolo 1,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  e  successive  modificazioni,  concernente le modalita' e i
termini  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che
i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  dei  contribuenti  che si avvalgono
dell'assistenza  fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui devono essere utilizzati.
      Con  il  presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il
modello  730/2003, concernente la predetta dichiarazione semplificata
dei  soggetti  che  si  avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello
730-1,  concernente la scelta a favore di una delle sette istituzioni
beneficiarie  della  quota  dell'8  per  mille dell'IRPEF, il modello
730-2  per  il  sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di
liquidazione  relativo all'assistenza fiscale prestata, 730-4 e 730-4
integrativo,  concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la
ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.
      Il  presente  provvedimento  approva,  altresi',  la  bolla  da
utilizzare  per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato
della  trasmissione  telematica  nonche'  per la consegna del modello
730-1  ad  una  banca  convenzionata,  ad  un ufficio postale o ad un
soggetto incaricato della trasmissione telematica.
      Con  lo  stesso  provvedimento  viene, inoltre, disciplinata la
modalita' di indicazione degli importi, la reperibilita' dei predetti
modelli  di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
       In   particolare,  gli  importi  devono  essere  espressi  con
arrotondamento  all'unita'  di  euro  (secondo  le regole matematiche
stabilite  in  materia  dalla  disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n.
213/1998),  per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore
a  50  centesimi,  o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a
detto limite
     Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
     Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
    Decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15  marzo  1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
     Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi;
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  di  approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
      Legge  31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in
materia  di  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
      Decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, recante norme di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di  modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
      Decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n. 314, e successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
      Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive
modificazioni,  recante,  tra  l'altro,  la revisione degli scaglioni
delle  aliquote  e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
       Decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
      Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e  successive  modificazioni,  recante modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);
      Decreto  31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187  del  12  agosto  1998,  concernente  le  modalita'  tecniche  di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica  dei pagamenti, come modificato dal decreto 24
dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1999,  nonche'  dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
      Decreto  legislativo  28  settembre  1998, n. 360, e successive
modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      Decreto  31  maggio  1999,  n. 164, e successive modificazioni,
recante  norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti;
      Decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n. 506, recante, tra
l'altro,   disposizioni  modificative  delle  modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
      Decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 47, concernente la
riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
      Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
      Legge  21  novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia
fiscale;
      Legge  23  dicembre  2000,  n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
     Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
      Legge  18  ottobre  2001,  n.  383, e successive modificazioni,
recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
      Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
      Decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  razionalizzazione  della base
imponibile,  di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per   le   assunzioni,   di   detassazione  per  l'autotrasporto,  di
adempimenti  per  i  concessionari  della riscossione e di imposta di
bollo;
      Provvedimento  28  novembre  2002,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002,
di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2003, con le
relative  istruzioni,  nonche'  di  definizione  delle  modalita'  di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
     Roma, 10 gennaio 2003

                                                IL DIRETTORE: Ferrara