IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali  di  affezione  e  prevenzione del randagismo, in particolare
l'art.  1  che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela  degli  animali  d'affezione  al  fine di favorire la corretta
convivenza  tra  uomo  e  animale  e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
  Considerato  che  il  perseguimento  del  sopra citato obiettivo di
tutela  degli  animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza
di  adottare,  in  assenza  di  apposita  normativa  comunitaria, una
specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al
fine  di  impedire  riprovevoli  utilizzi  commerciali delle relative
pelli  e  pellicce,  oggetto  di segnalate, illecite introduzioni nel
territorio nazionale;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la
tutela dei cani e gatti domestici;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;
  Vista  la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  22  giugno  1998  che  prevede una procedura di informazione nel
settore  delle  norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive
modifiche;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E' vietato:
    a) utilizzare  cani  (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per
la  produzione  o  il  confezionamento  di  pelli,  pellicce, capi di
abbigliamento  e  articoli  di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto  o  in  parte,  dalle  pelli  e  dalle pellicce di dette specie
animali;
    b)  detenere  o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto
delle specie di cui alla lettera a);
    c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e
di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita'
o  utilizzo,  nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti  od  ottenuti,  in  tutto  o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie ammali.