IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  degli  organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e successive modifiche;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
  Vista  la  decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre
2002,  relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte
ad  impedire  l'introduzione  e  la  propagazione  nella Comunita' di
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.;
  Considerato  che  nel  2002  il  Regno  Unito,  i  Paesi Bassi e la
Germania  hanno  informato  gli  altri  Stati membri e la Commissione
della presenza di focolai di Phytophthora ramorum nei loro rispettivi
territori;
  Considerato  che  un'analisi  preliminare del rischio fitosanitario
basata  sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che
l'organismo   in   questione  e  i  suoi  effetti  nocivi  potrebbero
costituire  una  grave  minaccia  fitosanitaria  per la Comunita', in
particolare  gli  isolati  non  europei presenti soltanto negli Stati
Uniti  per le querce della Comunita' e gli isolati europei per piante
ornamentali quali Rhododendron spp. e Viburnum spp.
  Considerato  che  e'  necessario  adottare  temporaneamente  misure
fitosanitarie  di  emergenza  al fine di impedire l'introduzione e la
propagazione nella Comunita' dell'organismo nocivo;
  Considerato    che    tali    misure    devono   essere   applicate
all'introduzione  o  alla propagazione dell'organismo nocivo, nonche'
alla  produzione  e  al  trasporto  nella  Comunita' di piante ospiti
conosciute  dell'organismo  medesimo  e devono includere altresi' una
sorveglianza  piu'  generale  relativa  alla  presenza  o all'assenza
prolungata del medesimo negli Stati membri;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  decisione  della
Commissione  n.  2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure
fitosanitarie    provvisorie   di   emergenza   volte   ad   impedire
l'introduzione  e  la  propagazione  nella  Comunita' di Phytophthora
ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov;
  A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) "l'organismo  nocivo":  Phytophthora ramorum Werres, De Cock &
Man in `t Veld sp. nov.;
    b) "piante  sensibili": vegetali, ad eccezione dei frutti e delle
sementi,  di  Acer  macrophyllum  Pursh., Aesculus californica Nutt.,
Arbutus  menziesii  Pursch.,  Arctostaphylos  spp. Adans, Heteromeles
arbutifolia  (Lindley)  M.  Roemer,  Lithocarpus densiflorus (H & A),
Lonicera  hispidula  (Dougl.),  Quercus  spp. L., Rhamnus californica
(Esch),  Rhododendron  spp.  L.,  ad eccezione di Rhododendron simsii
Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook &
Arn) Nutt. e Viburnum spp. L.;
    c) "legname  sensibile":  il legname di Acer macrophyllum Pursh.,
Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus
L.;
    d) "cortecce  sensibili":  cortecce  isolate di Acer macrophyllum
Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e
Quercus L.