Al Ministero della salute Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Al Ministero delle attivita' produttive Agli assessorati agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessorati sanita' delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai Servizi fitosanitari regionali All'Istituto superiore di sanita' All'Agenzia nazionale protezione ambiente Alle Agenzie regionali protezione ambiente All'ISTAT Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA All'Agrofarma All'Unionchimica Al Compag All'Unima Alla RTI-Finsiel Alla Confcooperative All'AGC agricola All'ANCA Lega Coop All'ANCC/Coop All'ASSOCAP - Consorzi agrari Alla Federagroalimentare 1. Premessa Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti definisce al comma 1 dell'art. 42 i soggetti che sono tenuti a trasmettere annualmente le schede informative sui dati di vendita, produzione ed esportazione dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti destinati ad uso agricolo nonche' le autorita' a cui tali dati vanno inviati. Il successivo comma 2 stabilisce le informazioni che devono essere contenute nelle schede informative stesse. In particolare le schede devono essere inviate alle Autorita' regionali competenti le quali provvederanno successivamente ad inviarle al Servizio Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) del Ministero delle politiche agricole e forestali. Infine il comma 3 individua la documentazione che deve essere conservata presso le aziende agricole al fine di registrare i trattamenti fitosanitari eseguiti sulle diverse specie. Il sistema di presentazione delle schede informative di cui alla presente circolare entrera' a regime nell'anno 2003 con l'elaborazione dei dati riferiti all'anno 2002. 1.1 Modifiche intervenute con il regolamento di semplificazione Il regolamento di semplificazione all'art. 42 introduce, tra l'altro, le seguenti innovazioni: la presentazione delle schede informative e' divenuta annuale e cio' semplifichera' gli obblighi dei dichiaranti stessi; le schede sono state rese piu' funzionali ai fini dell'elaborazione dei dati limitata agli aspetti essenziali tecnico-operativi; l'eliminazione dell'obbligo di invio delle schede di acquisto dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori, decisa per non appesantire le aziende agricole di ulteriori oneri cartacei; l'eliminazione del registro di magazzino e dell'obbligo di vidimazione del registro dei trattamenti da parte dell'azienda sanitaria locale competente; il coinvolgimento diretto delle autorita' regionali nel sistema. 1.2 Aspetti normativi Il decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 e' stato abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 che ha disciplinato ex-novo ed integralmente gli obblighi di informazione sul consumo di prodotti fitosanitari destinati all'uso agricolo. Le sanzioni previste in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 saranno ridefinite sulla base di apposita delega del Parlamento al Governo. 2. Finalita' Il Regolamento di semplificazione in questione, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, e' un provvedimento che detta precise norme: per la produzione, per l'immissione in commercio, per la vendita e per l'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Tale regolamento si integra con il decreto legislativo n.194 del 1995 ed insieme a questo costituisce una sorta di "testo combinato" in materia di prodotti fitosanitari. L'elaborazione delle schede dei soggetti dichiaranti, prevista dalla presente circolare, costituisce un indispensabile supporto per la predisposizione di programmi di prevenzione mirati alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale. In particolare queste informazioni hanno lo scopo di permettere una serie di verifiche ed acquisire dati utili sull'impiego dei prodotti fitosanitari nel territorio nazionale, siano essi principi attivi che formulati commerciali, a livello centrale, regionale, provinciale ed anche comunale, da parte delle autorita' competenti in materia di sanita', ambiente ed agricoltura. Per quanto riguarda i dati di produzione, i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 42, ovvero i titolari degli stabilimenti di produzione, sono esentati dalla trasmissione delle informazioni richieste in quanto tali dati sono gia' inviati mensilmente al Sistema Statistico Nazionale - Istituto Nazionale di Statistica. 3. Ricognizione dei dichiaranti autorizzati Le competenti Autorita' regionali e delle province autonome, ai sensi di quanto previsto al comma 1, art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290, sono tenute a fornire al Ministero della salute ed al S.I.A.N. del Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco dei soggetti gia' autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari sul proprio territorio che dovra' essere aggiornato entro il mese di dicembre di ogni anno, comunicando agli stessi Dicasteri le variazioni intervenute. Questo aspetto e' di fondamentale importanza per il raggiungimento del risultato atteso. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico e dovra' contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo. Per facilitare l'archiviazione e l'eventuale aggiornamento dette informazioni potranno essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali (S.I.A.N. RTI-Finsiel) e al Ministero della salute ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - sian.fito@politicheagricole.it - dav.u14@sanita.it 4. Descrizione delle schede di rilevazione dei dati e scadenze temporali di invio 4.1 Introduzione: la presente circolare descrive negli appositi modelli allegati le caratteristiche e le modalita' di compilazione delle schede per la rilevazione dei dati di vendita ed esportazione che, secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, i titolari delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente all'autorita' regionale competente entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare. Al fine di facilitare ulteriormente la compilazione delle schede da parte dei dichiaranti, i modelli allegati alla presente circolare potranno essere stampati direttamente dal sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali e i dati dovranno essere inviati, preferibilmente su supporto magnetico (vedi punto 7), alle autorita' regionali competenti, i cui indirizzi sono riportati nell'allegato alla presente circolare. 4.2 Dichiarazioni di vendita ed esportazione: le schede informative, correttamente compilate, relative ai dati di vendita per l'anno 2002 devono essere inviate dal titolare dell'esercizio di vendita, dal titolare di registrazione e dal titolare di stabilimento di produzione, qualora effettuassero le vendite e/o le esportazioni, all'Autorita' regionale competente per territorio entro febbraio 2003 (secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare). Il titolare di registrazione e' tenuto a dichiarare esclusivamente le vendite dirette effettuate all'utilizzatore finale (cooperative di produttori o singoli imprenditori agricoli). L'Autorita' regionale competente provvedera' successivamente a trasmettere le schede compilate ed i supporti magnetici, in un unico invio indicando il loro numero complessivo e suddividendole per tipologia (vendita ed esportazione), al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N. - RTI-Finsiel S.p.A. - Via Sabatino Gianni, 123 - 00156 ROMA) del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il mese di maggio 2003 ai fini dell'elaborazione dei dati effettuata a cura della stessa RTI-Finsiel S.p.A. La procedura e le scadenze temporali sopra menzionate dovranno essere rispettate anche per gli anni successivi. Il modello vendita di cui all'allegato 1, corredato delle modalita' di compilazione (allegato 1A), e' riconoscibile anche dal simbolo triangolare di colore rosso. Il modello esportazione di cui all'allegato 2, corredato delle modalita' di compilazione (allegato 2A), e' riconoscibile anche dal simbolo rotondo di colore blu. 4.3 Indirizzi autorita' regionali: i dichiaranti devono inviare le informazioni previste nei modelli, di cui al punto 4.2, alle Autorita' regionali competenti i cui indirizzi sono riportati nell'allegato 3 alla presente circolare. Le autorita' regionali sono tenute a comunicare al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole e forestali (S.I.A.N. RTI-Finsiel) le eventuali modifiche dei propri indirizzi intervenute successivamente alla pubblicazione della presente circolare sia su supporto cartaceo che usufruendo degli indirizzi di posta elettronica di cui al punto 3. 4.4 Dati di produzione: i dati complessivi di produzione verranno resi disponibili all'Ufficio di Statistica del Ministero delle politiche agricole e forestali nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SI.STA.N.). Tali informazioni potranno essere divulgate solamente in forma aggregata, secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati, poiche' tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 322/97 nonche' dalla legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Divulgazione dei risultati: i risultati annuali dell'elaborazione da parte della RTI-Finsiel delle schede sopramenzionate, verranno comunicati entro il mese di dicembre di ogni anno dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai Ministeri competenti, alle Amministrazioni regionali e successivamente divulgati all'esterno attraverso un'apposita pagina nel proprio sito internet, che potra' contenere dati riepilogativi a livello nazionale, regionale e provinciale e, se del caso, tabelle e grafici di facile lettura. 6. Registro dei trattamenti 6.1 Introduzione: il comma 3 dell'art. 42 prevede la conservazione in azienda da parte degli acquirenti e degli utilizzatori, di un registro dei trattamenti ("quaderno di campagna") effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Tale conservazione persegue finalita' di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Le Organizzazioni professionali di categoria possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, fermo restando che il registro dovra' rimanere in azienda per le eventuali verifiche delle autorita' regionali competenti. 6.2 Definizione e tipologia del registro dei trattamenti: per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. 6.3 Annotazioni e scopo del registro dei trattamenti: sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzati in azienda (classificati molto ossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. La scheda per il registro dei trattamenti dovra', percio', riguardare anche i prodotti fitosanitari classificati come irritanti e non classificati, che possono comunque presentare rischi per l'ambiente e per la salute umana. Scopo del registro e' quello di fornire il quadro complessivo della pressione "ambientale" derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'azienda. Dal registro possono essere ricavate essenziali informazioni circa la correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari, sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico oltre che sanitario. 6.4 Adempimenti (casi diversi): l'acquirente e l'utilizzatore di prodotti fitosanitari e' generalmente il titolare dell'azienda, il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola) che al termine dell'anno solare deve sottoscriverlo. Detto registro puo' essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovra' essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve esser compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4, rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potra' annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potra' essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovra' essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti dovra' essere esibito su richiesta dell'autorita' competente che ha la facolta' di effettuare controlli e riscontri nelle aziende agricole. 6.5 Corpi aziendali separati: in presenza di corpi aziendali separati e distanti il registro dei trattamenti puo' essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale. 6.6 Modulistica: la modulistica gia' adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari che prevedono, fra l'altro, l'annotazione degli interventi fitosanitari, se corredata od integrata di tutte le informazioni previste dal comma 3 dell'art. 42, costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti. Le regioni e le province autonome potranno inoltre predisporre specifiche schede per l'adozione e la compilazione del registro dei trattamenti da parte delle aziende agricole. Tali schede dovranno comunque prevedere le informazioni indicate dal comma 3 dell'art. 42. 6.7 Tenuta registro per impieghi extra-agricoli: il registro dei trattamenti deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc...). Anche in questo caso se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti potra' essere compilato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o dell'ente sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista oppure direttamente dallo stesso contoterzista controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Sono esentati invece dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto e' destinato al consumo proprio. 6.8 Fasi fenologiche: sul registro dei trattamenti per ciascuna coltura presente all'interno dell'azienda vanno annotate le date di: - semina (o trapianto); - inizio fioritura; - raccolta. Per quanto riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si precisa che tale informazione puo' essere indicativa nei casi in cui, per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle caratteristiche delle varieta' o cultivars presenti nell'azienda. 7. Descrizione dei supporti magnetici: sono state predisposte, a cura di RTI-Finsiel, le specifiche tecniche per l'invio dei dati su supporto magnetico relative rispettivamente alle vendite (allegato 5) ed alle esportazioni (allegato 6) dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Si auspica che tali supporti magnetici vengano utilizzati da parte dei soggetti dichiaranti, per una piu' rapida lettura ed al fine di una tempestiva elaborazione delle informazioni. 8. Conclusioni: la corretta ed efficace applicazione del provvedimento in questione da parte dei dichiaranti, consentira' di ottenere nel dettaglio un quadro sufficientemente chiaro dell'utilizzo di tali prodotti sul territorio nazionale. Inoltre tali dati rappresentano una fonte di grande valore per la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sull'ambiente e sulla salute umana, ed uno strumento indispensabile per la valorizzazione delle produzioni agricole nazionali nell'ottica della loro tracciabilita'. L'adozione del registro dei trattamenti potra' contribuire inoltre all'attuazione del recente Regolamento (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che fissa, tra l'altro, procedure nel campo della sicurezza alimentare. La presente circolare sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sara' successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2002 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 133