IL DIRETTORE GENERALE
     del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto   il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  449  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1,  della legge 11 marzo 1988, n. 67 che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria  ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16  luglio  1993  del  Ministro  del tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 2 dell'art. 8 del sopra- citato
decreto  16  luglio  1993  il  quale  dispone che la Cassa depositi e
prestiti comunichera' al Ministro del bilancio e delle programmazione
economica  l'ammontare  complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno  e  31  dicembre,  da  accreditare  agli  istituti mutuanti
interessati;
  Visto  il  proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009 con il quale, tra
l'altro,  si  e' dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a
favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  mutui concessi alle
regioni  Marche,  Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Universita'
degli studi di "Tor Vergata" (Roma) e all'IFO (Istituti fisioterapici
ospitalieri di Roma);
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti ha deliberato la
riduzione  del  mutuo  originario  concesso  alla  regione Marche con
delibera  CIPE  30  novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a
L. 26.600.000.000,  per effetto della revoca del finanziamento di cui
alla delibera CIPE 23 giugno 1995;
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e prestiti ha deliberato una
ulteriore  riduzione  del  mutuo  originario  concesso  alla  regione
Lombardia   con   delibera   CIPE   16 marzo   1994,  da  complessive
L. 72.268.000.000  a  L. 69.893.000.000, per effetto della revoca del
finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;
  Vista  la  nota  n.  430  del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e
prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme
quali sedicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2002, per
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:
    Marche per complessivi Euro 752.445,97;
    Emilia-Romagna per complessivi Euro 3.997.312,87;
    Liguria per complessivi Euro 53.325,20;
    Lombardia per complessivi Euro 3.850.945,43;
    Universita' di "Tor Vergata" (Roma) per Euro 1.026.510,04;
    Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per Euro 1.226.479,52;
  Ritenuto,   quindi,   di   dover  impegnare  ed  erogare  la  somma
complessiva  di Euro 10.907.019,03, valuta 31 dicembre 2002, a facore
della  Cassa  depositi  e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la
quota  capitale delle rate di ammortamento pari a Euro 3.629.098,95 e
sul  capitolo  3460  per  la quota interessi pari a Euro 7.277.920,08
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002;
                             Autorizza:
l'impegno   ed   il   versamento  della  somma  complessiva  di  Euro
10.907.019,03   a   favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  per
l'esercizio  2002, a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'economia  e delle finanze nella misura e sui capitoli
di seguito riportati:
    capitolo 9700 per Euro 3.629.098,95;
    capitolo 3460 per Euro 7.277.920,08.
  Per  il  versamento  saranno  emessi  appositi  mandati,  valuta 31
dicembre  2002,  mediante  acereditamento  delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti  sul  conto  di  tesoreria  n. 350-29811
intestato alla Cassa stessa.
    Roma, 25 ottobre 2002
                                       Il direttore generale: Bitetti