IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Varese

  Visto   l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342,  che  attribuisce  agli uffici
provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione, oggi direzioni
provinciali  del  lavoro,  le  funzioni  amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,  in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali
di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio  svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;
  Consultate  le  parti  imprenditoriali  e  sindacali,  maggiormente
rappresentative  sul  territorio, cosi' come indicato nella circolare
ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  procedere all'adeguamento delle tariffe minime
per  le  operazioni  di facchinaggio di cui al precedente decreto del
direttore  provinciale  del  lavoro  di Varese adottato il 4 dicembre
2000, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  Rilevato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre
2000  (112,5)  e  l'indice  ISTAT  dei  prezzi al consumo del mese di
settembre 2002 (118,4);
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica   18 aprile  1994,  n.  342,  le  tariffe  minime  per  le
operazioni   di  facchinaggio  della  provincia  di  Varese,  vengono
incrementate  per il biennio 2003-2004 del 5,2%, con decorrenza dalla
data del presente decreto, risultando cosi' determinate:
                               Art. 1.
                       Prestazioni in economia
  Le  tariffe  in  economia,  come  ad  esempio:  frutta  e  verdura,
materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a
veicolo,  carico  e  scarico  bilici e containers, vengono compensate
fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 14,64.