IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
   1.  Approvazione  dei  modelli  770/2003  Semplificato  e 770/2003
Ordinario.
   1.1   E'  approvato  il  modello  770/2003  Semplificato,  con  le
istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le comunicazioni dei
sostituti  d'imposta  che  hanno  corrisposto  nell'anno 2002 somme o
valori   soggetti   alla   ritenuta   alla  fonte  e/o  a  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAI
e/o  premi  assicurativi  dovuti  all'INAIL  nonche'  i dati relativi
all'assistenza   fiscale   prestata.   Il  modello  e'  composto  dal
frontespizio,    dalle   comunicazioni   dei   dati   relativi   alle
certificazioni  dei  redditi  di  lavoro dipendente ed assimilati, di
lavoro autonomo e provvigioni nonche' dai prospetti ST ed SX.
   1.2. E' approvato il modello 770/2003 Ordinario, con le istruzioni
per  la  compilazione,  da utilizzare ai fini della dichiarazione per
l'anno  2002  delle  imposte  sostitutive e delle ritenute operate da
parte  dei  sostituti  d'imposta diversi da quelli di cui al punto 1,
nonche'   delle   comunicazioni   di  dati  ai  sensi  di  specifiche
disposizioni  normative  da  parte  degli  intermediari e degli altri
soggetti  che  intervengono  in  operazioni fiscalmente rilevanti. Il
modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK,
SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.
   2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
   2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili
gratuitamente  in  formato  elettronico  e  possono essere utilizzati
prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it
nel  rispetto  in  fase  di  stampa  delle  caratteristiche  tecniche
contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
   2.2.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti modelli
prelevati  da  altri  siti  internet  a  condizione  che  gli  stessi
rispettino  le  caratteristiche  tecniche  previste dall'allegato 1 e
rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati prelevati nonche'
gli estremi del presente provvedimento.
   2.3.  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal  fine  i  predetti modelli sono resi
disponibili  nei  siti  internet di cui al punto 2.1 in uno specifico
formato  elettronico  idoneo a consentirne la riproduzione, riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
   2.4.  E'  consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al
punto  1  realizzata  con  il  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' dei modelli stessi nel
tempo.
   3.  Modalita'  di  indicazione  degli  importi  e di presentazione
telematica delle dichiarazioni.
   3.1.  Nei  modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella
parte  "Dati  fiscali"  devono  essere  espressi  in  unita'  di euro
mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini
contributivi  degli  enti  previdenziali  devono  essere  espressi in
unita'  di  euro  mediante  arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale  e'  pari  o  superiore  a  50  centesimi di euro ovvero per
difetto se inferiori a detto limite.
   3.2.  I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art.
3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere in
via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi
a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno
stabilite con successivo provvedimento.
   3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati della
trasmissione  telematica  di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta
la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza
a quelli approvati con il presente provvedimento.
   3.4.  La  dichiarazione  modello  770/2003  Semplificato  non puo'
essere  compresa  nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX,
relativi  ai  versamenti  effettuati  e  alle  compensazioni operate,
devono  essere  trasmessi  unitamente  al predetto modello qualora il
sostituto  d'imposta  non sia obbligato a presentare anche il modello
di dichiarazione 770/2003 Ordinario.
   3.5.  La  dichiarazione  modello 770/2003 Semplificato puo' essere
trasmessa   separatamente  da  due  soggetti  distinti,  inviando  il
frontespizio di tale modello unitamente ad una delle parti seguenti:
   -  dati  relativi  ai  redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
alle  indennita'  di  fine  rapporto,  alle  prestazioni  in forma di
capitale  erogate  da  fondi  pensione,  ai  premi  assicurativi e ai
contributi   previdenziali,   nonche'  dati  relativi  all'assistenza
fiscale  prestata  nel  corso  dell'anno  2002  e  dati  relativi  ai
prospetti  ST  ed  SX qualora non sussista l'obbligo di presentazione
della dichiarazione modello 770/2003 Ordinario;
   -  dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e
ai redditi diversi.
   Motivazione.
   Il presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
e  successive  modificazioni,  il  quale prevede, tra l'altro, che la
dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta, di cui all'articolo 4 dello
stesso  decreto,  e'  redatta  su modelli conformi a quelli approvati
entro  il  15  gennaio  dell'anno  in  cui  devono essere utilizzati,
tenendo conto, in particolare, delle modifiche introdotte al predetto
decreto  n.  322  del  1998  ad  opera  del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
   L'articolo  4,  comma  1,  del  citato  decreto  n.  322 del 1998,
stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta
dichiarazione  da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute
alla  fonte,  ai  sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, sui
compensi   corrisposti   sotto   qualsiasi   forma,   nonche'   degli
intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente  rilevanti  tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative.
   Il  successivo  comma  3-bis  del  medesimo  articolo  4  dispone,
inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli
articoli  23,  24,  25,  25-bis  e 29 del predetto decreto n. 600 del
1973,  tenuti  al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-bis
dello stesso decreto, devono trasmettere in via telematica i relativi
dati fiscali e contributivi entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello  di  erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti,
altresi',  a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle
operazioni  di  conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata
nell'anno precedente.
   Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma
di  disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari
e  gli  altri  soggetti  che  intervengono  in operazioni fiscalmente
rilevanti  tenuti  alla  comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni  normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1
aprile  1996,  n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, nonche' l'articolo
81  del  TUIR,  e  successive modificazioni, devono presentare in via
telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno
solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
   Il  presente  provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine
di  modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione dei
sostituti  d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e
di  semplificarne  la  compilazione, nonche' dettare disposizioni per
disciplinare   le   modalita'   di   indicazione  degli  importi,  la
presentazione  telematica  delle  dichiarazioni,  le  caratteristiche
grafiche,   la  reperibilita'  e  l'autorizzazione  alla  stampa  dei
modelli.
   In particolare, nei modelli 770/2003 gli importi da indicare nella
parte  "Dati  fiscali"  devono  essere  espressi  in  unita'  di euro
mediante  troncamento delle cifre decimali, mentre quelli da indicare
ai  fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi
in  unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale  e'  pari  o  superiore  a  50  centesimi di euro ovvero per
difetto  se  inferiori  a detto limite (secondo le regole matematiche
stabilite  in  materia  dalla  disciplina  comunitaria  e dal decreto
legislativo n. 213/1998).
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni,  concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e    successive   modificazioni,   concernente   disposizioni   sulla
riscossione delle imposte sul reddito;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  di  approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
   Decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  concernente  la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
   Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure
di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3, comma 213);
   Legge  31  dicembre  1996,  n. 675, e successive modificazioni, in
materia  di  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
   Decreto  legislativo  2  settembre  1997, n. 314, recante norme in
materia  di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445,
e   successive  modificazioni,  recante,  tra  l'altro,  norme  sullo
scomputo   dei   versamenti   delle   ritenute  alla  fonte  e  sulla
semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;
   Decreto  legislativo  21  novembre  1997, n. 461, recante riordino
della  disciplina  tributaria  dei  redditi di capitale e dei redditi
diversi,  che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari
ed   altri   soggetti  che  intervengono  in  operazioni  fiscalmente
rilevanti  di  effettuare  le  comunicazioni  previste  dallo  stesso
decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
   Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  recante,  tra  l'altro,  la revisione degli scaglioni
delle  aliquote  e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
   Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
   disposizioni   per   l'introduzione   dell'EURO   nell'ordinamento
   nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   con   il  quale  e'  stato  emanato  il
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
   Decreto  dirigenziale  31  luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  187  del  12  agosto  1998,  concernente  le modalita'
tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei
contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche'  di  esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal
decreto  24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del  31  dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
   Decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e successive
modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   Decreto  31  maggio  1999,  n.  164,  e  successive modificazioni,
recante  norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti;
   Decreto  dirigenziale  25  agosto  1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  207  del  3  settembre  1999, concernente l'estensione
all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di
previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI) della
certificazione  unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti
d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
   Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
   Decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.  506,  recante,  tra
l'altro,   disposizioni  modificative  delle  modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
   Decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  concernente la
riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
   Legge  27  luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
   Legge  21  novembre  2000,  n.  342, concernente misure in materia
fiscale;
   Legge  23  dicembre  2000, n. 388, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
   Decreto  legislativo  12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
   Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
   Provvedimento   28   novembre  2002,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002,
di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2003, con le
relative  istruzioni,  nonche'  di  definizione  delle  modalita'  di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 14 gennaio 2003
                                                Il direttore: Ferrara