IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;

                              Dispone:
   1.  Approvazione  dei  modelli  di comunicazione dei dati relativi
agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.
   1.1.  Sono approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni
da  utilizzare  in sostituzione di quelli approvati con provvedimento
del 12 dicembre 2002:
     a)  Modello CVS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62,
comma   1,  lettera  a),  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
concernente  i  dati  relativi agli investimenti agevolati effettuati
nelle  aree  svantaggiate  da parte dei soggetti che hanno conseguito
anteriormente  alla  data dell'8 luglio 2002 il diritto al contributo
previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
     b)  Modello CTS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62,
comma   1,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
concernente  i  dati  relativi agli investimenti agevolati effettuati
nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il
diritto  al  contributo  a decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di
accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, come modificato dall'art. 10 del
decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
   1.2. I modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati
identificativi  del  soggetto  che  effettua  la  comunicazione e dai
quadri  A  e  B,  concernenti,  rispettivamente, i dati relativi alla
struttura  produttiva  destinataria  dell'investimento  agevolato e i
dati riepilogativi.
   2. Reperibilita' dei modelli.
   2.1.  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle Entrate in formato elettronico sul
sito internet www.agenziaentrate.it.
   2.2.  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1. possono essere altresi'
prelevati  da  altri  siti Internet a condizione che gli stessi siano
conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento  e  rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
   2.3.  I  modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
   2.4.  E'  consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  della  conformita'  grafica  ai  modelli  approvati e della
sequenza dei dati.
   3. Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.
   3.1.  I  dati  richiesti  dall'art.  62, comma 1, lettere a) e b),
della  legge  n.  289  del  2002,  si  riferiscono  agli investimenti
realizzati ed ai crediti d'imposta maturati alla data del 31 dicembre
2002  nonche'  ai  crediti  d'imposta  utilizzati  anteriormente alla
sospensione  disposta  con  l'art.  1,  comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge  12 novembre 2002, n. 253, e successivamente con l'art.
62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   4. Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni.
   4.1.  Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono presentate, a pena
del  disconoscimento  del  beneficio,  in  via telematica all'Agenzia
delle Entrate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.
   4.2.   La   presentazione   telematica   puo'   essere  effettuata
direttamente,  da  parte  dei  soggetti  abilitati dall'Agenzia delle
Entrate  ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e
3  dell'articolo  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
   4.3.   La   trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nelle
comunicazioni  e'  effettuata  utilizzando  il  prodotto  di gestione
denominato  "Report  388"  che  sara'  reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
   4.4.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati della
trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un
esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del
prodotto  informatico  di  cui  al  punto  4.3,  nonche'  copia della
comunicazione  dell'Agenzia  delle  Entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
   4.5.  La  comunicazione deve essere conservata a cura del soggetto
interessato,  previa  sua  sottoscrizione  a  conferma  dei  dati ivi
contenuti.
   4.6. Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per
gli  adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui
al punto 1.1.
   Motivazioni.
   A  seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 12
novembre  2002,  n.  253,  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003) ha espressamente abrogato, con il comma 7 dell'art.
62,  gli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge n. 253 del 2002 ed ha
recepito,  nell'art.  62,  comma  1, lettere a) e b), le disposizioni
gia'  contenute  nell'art.  1,  comma  1, lettere a) e b), del citato
decreto-legge    n.   253   del   2002,   al   fine   di   consentire
all'Amministrazione  finanziaria di acquisire i dati necessari per il
monitoraggio   delle   agevolazioni  fruite  dalle  imprese  per  gli
investimenti   effettuati   nelle  aree  svantaggiate  ed  effettuare
conseguentemente la pianificazione dei relativi flussi di spesa.
   Il citato articolo 62, comma 1, lettera a), della richiamata legge
n.  289/2002,  stabilisce,  per  i  soggetti  che hanno conseguito il
diritto  al  contributo  nella  forma  di credito d'imposta, previsto
dall'articolo  8  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente
alla  data  dell'8  luglio  2002, l'obbligo di effettuare un'apposita
comunicazione,  a pena di decadenza dal beneficio. Tale comunicazione
deve  contenere  i  dati concernenti le tipologie e l'ammontare degli
investimenti  realizzati,  gli  identificativi  dei  contraenti con i
quali  i  soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per
la   realizzazione   degli   stessi,   le  modalita'  di  regolazione
finanziaria   delle   spese   relative   agli   investimenti  nonche'
l'ammontare  dei  contributi  fruiti e quelli ancora da utilizzare ed
ogni altro dato utile ai fini della ricognizione degli
   investimenti realizzati.
   Lo  stesso  obbligo  e'  sancito,  dal  medesimo art. 62, comma 1,
lettera  b), della legge n. 289/2002, per i soggetti che, a decorrere
dalla  predetta  data  dell'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso
dell'Agenzia  delle  Entrate  relativamente all'istanza presentata ai
sensi  del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dal   decreto-legge   8   luglio   2002,   n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
   Il  citato  art.  62  prevede,  inoltre, che con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  vengano  stabiliti i dati da
indicare  nelle  comunicazioni,  i  termini  entro  i quali le stesse
debbano  essere  inviate  e venga approvato il modello sulla base del
quale le comunicazioni devono essere redatte.
   In  attuazione  delle succitate disposizioni e', pertanto, emanato
il  presente  provvedimento  con  il  quale, attesa la diversita' dei
soggetti  tenuti  all'invio  delle  comunicazioni,  vengono anzitutto
approvati  due distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS
e  mod.CTS  -  da  utilizzare  per  le  comunicazioni rispettivamente
previste  dalla  lettera a) e dalla lettera b) dell'art. 62, comma 1,
della legge n. 289 del 2002.
   I  predetti  modelli  sostituiscono  pertanto quelli approvati con
provvedimento   del  12  dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002.
   Con  il  presente  provvedimento  vengono  altresi'  precisate  le
modalita'  di  presentazione  delle  comunicazioni, stabilendo che le
stesse  devono  essere  presentate  esclusivamente in via telematica,
come  gia'  previsto relativamente alle istanze cui si riferiscono le
comunicazioni  della lettera b) del presente provvedimento, dal comma
1-bis  dell'art.  8  della  legge  n.  388  del 2000, come modificato
dall'art.  10,  del  decreto-legge  n. 138 del 2002. Per le procedure
tecniche  necessarie  per  la  trasmissione  telematica,  il presente
provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "Report
388"  che  sara'  reso  disponibile  gratuitamente dall'Agenzia delle
Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
   In   ordine  agli  adempimenti  conseguenti  alla  gestione  delle
predette  comunicazioni,  viene  attribuita  al  Centro  operativo di
Pescara la relativa competenza.
   Con  il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini
di  invio delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere
presentate  a  decorrere  dal  31  gennaio 2003 e fino al 28 febbraio
2003.
   Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  infine,  disciplinata  la
reperibilita'  dei  suddetti  modelli  di  comunicazione  e  ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
   Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
   Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
   Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive modificazioni,
concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
   Decreto-legge   8   luglio   2002,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernente
interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
   Decreto-legge  12  novembre 2002, n. 253, concernente disposizioni
urgenti in materia tributaria.
   Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate del 12
dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2002;
   Legge   27   dicembre  2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),
concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (art. 62).
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
   Decreto  del  Ministero  delle  finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 24 gennaio 2003
                                                Il direttore: Ferrara