Il  comune di Cinisello Balsamo (provincia di Milano) ha adottato
il   20 novembre   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  I.C.I.  nelle
seguenti misure:
      aliquota ordinaria - 6 per mille - per l'abitazione principale,
le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non
ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate;
      aliquota  ridotta  -  2  per  mille - per gli immobili che al 1
gennaio  2003 risultino concessi in locazione, a titolo di abitazione
principale,  con  contratto  stipulato applicando le modalita' per la
determinazione del canone ed avvalendosi del "Contratto tipo locale",
in  conformita'  alle condizioni definite dall'"Accordo locale per la
Citta'  di  Cinisello Balsamo", ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5,
della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431  e  del decreto ministeriale
5 marzo  1999.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota ridotta il
proprietario  dell'immobile  dovra'  depositare copia del contatto di
locazione  regolarmente  registrato presso l'Ufficio competente della
Citta' di Cinisello Balsamo;
      aliquota   diversificata   -  7  per  mille  -  per  le  unita'
immobiliari  ad  uso  abitativo  che  risultino  sfitte  al 1 gennaio
dell'anno  2003  e  per le quali non risultino - alla predetta data -
essere stati registrati contratti di locazione;
      aliquota  diversificata  -  7  per  mille  -  per  i fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia
ai  fabbricati iscritti in catasto e, quindi, forniti di rendita, sia
ai  fabbricati  non  ancora  iscritti  in  catasto  ed  il cui valore
imponibile   ai   fini   dell'imposta  Comunale  sugli  immobili  sia
determinato  sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;
    2)  di  considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    3)  ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo   n.   504/1992,   dalla   imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, euro 156,00,
rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;
    4)   di   equiparare  all'abitazione  principale  le  pertinenze,
classificate  o  classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo  e,  precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purche' vi
sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo
avvenga  da  parte  del titolare del diritto di proprieta' o di altro
diritto  reale  di  godimento e limitatamente ad un solo immobile per
ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;
    5)  per  le  pertinenze  dell'abitazione  principale non spettano
ulteriori  detrazioni  oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione
medesima.  L'ammontare  unico  della  detrazione,  qualora  non trovi
totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per l'immobile adibito ad uso
abitativo,   potra'  essere  computato,  per  la  parte  residua,  in
diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  la pertinenza dell'abitazione
principale;
    6)  di  elevare da euro 156,00 ad euro 264,00 la detrazione dalla
imposta  dovuta  per l'abitazione principale a favore delle categorie
di  soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale
in  possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato
che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
    7)  nei  casi  di  detrazione maggiorata  od aliquota ridotta, e'
obbligatoria  la presentazione, da parte del singolo contribuente, di
apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il
termine  di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio
specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento).
    (Omissis).
               REQUISITI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE
                      DELLA MAGGIORE DETRAZIONE
    Per ottenere l'aumento della detrazione di imposta da Euro 156,00
ad  Euro 264,00,  e'  necessario  che  i  soggetti  in  situazioni di
particolare  disagio  economico  e sociale si attengano esattamente a
quanto di seguito riportato.
Requisiti.
    Per   ottenere   l'elevazione   della   detrazione  d'imposta  e'
necessario essere contemporaneamente in possesso dei requisiti di cui
ai seguenti punti a) e b):
      a) reddito  annuo  lordo,  ai  fini  IRPEF  -  730 - Unico 2002
(redditi  2001),  all'interno  del  nucleo familiare non superiore ad
euro 10.329,14 medi pro capite, nonche' la titolarita' del diritto di
proprieta' o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito
ad abitazione principale,
      b) presenza  al  1  gennaio  2003,  nel nucleo familiare, di un
componente convivente:
        portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione
medica rilasciata dalla A.S.L. competente;
        portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidita'
non sia inferiore al 75%;
        anziano   non   autosufficiente   con  certificazione  medica
rilasciata dalla A.S.L. competente;
        anziano  non  autosufficiente  ricoverato, da almeno sei mesi
nel  corso  dell'anno 2002, presso una struttura protetta (R.S.A) per
anziani non autosuflicienti con un costo di ricovero mensile a carico
del nucleo familiare superiore ad euro 1.032,91;
        minore in affido.
Criteri applicativi.
    Il  reddito da considerare e' quello annuo lordo, ai fini IRPEF -
730 - Unico 2002 (redditi 2001), di ciascuno dei componenti il nucleo
familiare  e  deve  essere  desunto  dalle  certificazioni  di lavoro
dipendente o assimilati e/o modello 101 o 201 o 730 o Unico.
    Il   beneficio  dell'ulteriore  detrazione  e'  subordinato  alla
condizione  che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre
unita'  immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari le
pertinenze  dell'abitazione  principale  classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6, C/7, sempre che:
      a) vi   sia  coincidenza  nella  titolarita'  con  l'abitazione
stessa;
      b) l'utilizzo  avvenga  da  parte  del proprietario stesso o di
altri familiari conviventi;
      c) limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie
catastali sopra indicate.
Modalita'.
    Il  contribuente  ha l'obbligo di compilare e presentare apposito
modulo   di  richiesta  -  autocertificazione  messo  a  disposizione
gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo.
    Il   modulo   di   richiesta  -  autocertificazione  deve  essere
presentato  entro  il  termine di scadenza del versamento in acconto,
corredato  da  copia  delle  certificazioni  di  lavoro  dipendente o
assimilati  e/o modello 101 0 201 o 730 o Unico di tutti i componenti
il  nucleo  familiare;  nonche' dall'originale o dalla copia conforme
delle  certificazioni rilasciate dalla A.S.L. o altri Enti attestanti
lo  stato  di handicap o invalidita', o dall'attestazione di ricovero
in  struttura  protetta  oppure  dall'attestazione  di affidamento di
minore.
    I   contribuenti   che  presenteranno,  entro  il  termine  sopra
indicato,  il  modulo  di richiesta - autocertificazione potranno, al
momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, gia' beneficiare della
ulteriore detrazione.
    Il   modulo   di   richiesta  -  autocertificazione  deve  essere
consegnato  alla  Citta'  di  Cinisello  Balsamo  - Servizio gestione
fiscalita' comunale - via Umberto Giordano, 3.
    Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni
previste   dal   decreto   legislativo   n.   504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
               REQUISITI E CRITERI PER L' APPLICAZIONE
           DELL'ALIQUOTA RIDOTTA STABILITA AL 2 PER MILLE
    Immobili   locati   con   contratto   stipulato  avvalendosi  del
"Contratto  tipo  locale"  in  conformita'  alle  condizioni definite
dall'Accordo  locale  per  la  Citta'  di Cinisello Balsamo, ai sensi
dell'art.  2,  commi  3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e
del decreto ministeriale 5 marzo 1999.
    Per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per mille,
nel caso di unita' immobiliare che al 1 gennaio 2003 risulti concessa
in locazione, con contratto stipulato avvalendosi del "Contratto tipo
locale",  ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e
che  vi  risieda  stabilmente  (tale  residenza  deve necessariamente
risultare,  al  1  gennaio  dell'anno  di imposta, anche dai registri
anagrafici) occorre attenersi a quanto di seguito riportato.
Modalita'.
    Il  contribuente  ha l'obbligo di compilare e presentare apposito
modulo   di  richiesta  -  autocertificazione  messo  a  disposizione
gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo.
    Il   modulo   di   richiesta  -  autocertificazione  deve  essere
presentato  entro  il  termine di scadenza del versamento in acconto,
corredato da copia del contratto di locazione regolarmente registrato
per  il  corrente  anno  di  imposta  (presentarsi  con  l'originale,
necessario per ottenere copia fotostatica).
    I   contribuenti   che  presenteranno,  entro  il  termine  sopra
indicato,  il  modulo di richiesta - autocertificazione, potranno, al
momento del versamento delle rate l.C.I. 2003, gia' beneficiare della
aliquota ridotta.
    Il   modulo   di   richiesta  -  autocertificazione  deve  essere
consegnato  alla  Citta'  di  Cinisello  Balsamo  - Servizio gestione
fiscalita' comunale - via Umberto Giordano, 3.
    Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni
previste   dal   Decreto   Legislativo   n.   504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
           REQUISITI E CRITERI AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE
            DELLE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI
                      O DISABILI ALL'ABITAZIONE
Principale.
    E'  equiparata  all'abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  pennanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti beata.
    In tale ipotesi, occorre attenersi a quanto di seguito riportato.
Modalita'.
    Il  contribuente  ha l'obbligo di compilare e presentare apposito
modulo   di  richiesta  -  autocertificazione  messo  a  disposizione
gratuitamente dalla Citta' di Cinisello Balsamo.
    Il   modulo   di   richiesta  -  autocertificazione  deve  essere
presentato  entro  il  termine di scadenza del versamento in acconto,
corredato   da  attestato  rilasciato  dall'istituto  di  ricovero  o
sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura.
    I   contribuenti   che  presenteranno,  entro  il  termine  sopra
indicato,  il  modulo  di  richiesta - autocertificazione potranno al
momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, considerare l'immobile
posseduto alla stregua dell'abitazione principale.
    Il   modulo   di   richiesta  -  autocertificazione  deve  essere
consegnato  alla  Citta'  di  Cinisello  Balsamo  - Servizio gestione
fiscalita' comunale - via Umberto Giordano, 3.
    Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni
previste   dal   decreto   legislativo   n.   504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.