IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 ed in particolare l'art. 13; Vista la deliberazione n. 3, adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale, le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti del-l'Istituto superiore di sanita'; Vista la deliberazione n. 1/B, adottata dal consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2002, con la quale l'Istituto ha adeguato detto regolamento alle osservazioni ministeriali rese ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70; Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il Coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed il Ministro della salute hanno approvato la deliberazione 1/B del 24 settembre 2002, relativo al regolamento di cui innanzi; Vista la delibera n. 8, allegata al verbale n. 22 della seduta del 20 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione; E m a n a L'unito regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2003 Il presidente: Garaci Regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'. Art. 1. Principi generali 1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi: a) funzionalita' rispetto ai compiti ed ai programmi di attivita', per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative relative all'organizzazione degli uffici ed alla gestione dei rapporti di lavoro; c) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse; d) collegamento delle attivita' delle strutture organizzative, al fine di adeguarsi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; e) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini ed attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun provvedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura delle strutture in generale e degli uffici rivolti all'utenza in particolare, con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea; g) disciplina degli istituti del rapporto di lavoro in conformita' alle disposizioni del capo I titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro; h) attribuzione ai dipendenti dei trattamenti economici previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; l) separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione; m) garanzia della liberta' di ricerca dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto; n) garanzia della non ingerenza della dirigenza amministrativa nella gestione della ricerca; o) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.