Il  comune  di  Soragna  (provincia  di  Parma)  ha  adottato, il
30 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   Di   confermare   per   l'anno   2003  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale,
ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504
e  del  regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'I.C.I., nella
misura  del  sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai
punti successivi 2 e 3.
    2.  Di  confermare  per  l'anno  2003,  ai sensi dell'art. 4, del
decreto-legge  n.  437  dell'8 agosto  1996,  convertito  nella legge
24 ottobre  1996,  n. 556 degli articoli 8, 9, 10, 11 del regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.I. ridotta al
6,5 per mille, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  le  unita' immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10
del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I.
    3. Di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53,
della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  e dell'art. 2, della legge
9 dicembre  1998,  n.  431  e  dell'art.  11, comma 3 del regolamento
comunale  suddetto,  per  gli  alloggi non locati e comunque tenuti a
disposizione,  appartenenti  al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 -
A/4  -  A/5 - A/6 - A/7 - A/8, una aliquota I.C.I del 9 per mille, da
applicarsi secondo le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma 4
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
    (Omissis).
    5.  Di  dare  atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della
facolta'  di  cui  al  comma  5,  n.  3,  dell'art.  3 della legge n.
662/1996,  di  adottare  una  detrazione  oltre  Euro 103,29  per  le
abitazioni  principali  e  neppure una riduzione d'imposta per unita'
immobiliari  possedute  da  determinate categorie svantaggiate; fatta
eccezione  per  soggetti  passivi,  per  loro stessi e per il proprio
nucleo  familiare  (con iscrizione anagrafica) una o piu' persone di'
cui all'art. 433 del C.C. invalide con totale o permanente inabilita'
lavorativa 100%, e con necessita' di assistenza continua, non essendo
in  grado  di compiere gli atti quotidiani della vita, per i quali e'
concessa una detrazione di Euro 206,58;
    (Omissis).