Espropriazioni:   proroga  termini  generali,  art.  13  -  legge  n.
2359/1865; Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa.
                   IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28 giugno  1995 con la quale il Presidente della regione e'
stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del   29   settembre   2002  contenente  ulteriori  disposizioni  per
fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Visto  il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre
2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato,  per  ultimo, lo stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Vista  la  propria  ordinanza  n. 52, in data 9 agosto 1996, con la
quale  e'  stato  reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del
Programma  di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in Sardegna;
  Atteso  che  con  ordinanza  n.  176  del  4 febbraio 2000 e' stato
approvato  il progetto esecutivo dei lavori: "Raddoppio dell'impianto
di potabilizzazione di Settimo San Pietro".
  Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, e' stato individuato, ai
sensi  dell'ordinanza  n. 2409/95, quale struttura a disposizione del
Commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;
  Atteso  che  l'E.A.F. ha richiesto, con la nota protocollo n. 10248
del  27  novembre  2002 una proroga di dodici mesi dei termini per il
compimento  delle  espropriazioni,  che scadranno il 4 febbraio 2003,
fissati  con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000, ai sensi dell'art.
13 della legge n. 2359/1865;
  Ritenuto  pertanto,  di dover provvedere alla proroga dei tempi per
il compimento delle procedure espropriative;
  Viste  le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto
1997,  e  n.  154  del  30  luglio  1999,  con  le quali il direttore
dell'ufficio  del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n.
2409/95,  e'  stato nominato sub-commissario governativo per gli atti
di  gestione  della  contabilita'  speciale di tesoreria intestata al
"Presidente  della  regione  -  Emergenza  idrica" e per l'attuazione
della programmazione commissariale;
  Atteso  che  l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni
delegate    al   sub-commissario   governativo   con   le   ordinanze
commissariali sopraccitate;
                               Ordina:
  1.   E'   confermata   la   dichiarazione   di  pubblica  utilita',
indifferibilita'  e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori
"Raddoppio  dell'impianto  di potabilizzazione di Settimo San Pietro"
approvati con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000.
  2.  Ai  sensi  dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il
termine  per  il  compimento  delle espropriazioni relative all'opera
sopraccitata,  previsti  dall'ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 e'
fissato al 4 febbraio 2004.
  3.  Per  quanto  espressamente  previsto  nella presente ordinanza,
resta  fermo  quanto  contenuto  nell'ordinanza n. 176 del 4 febbraio
2000.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma  6  della  legge  24  febbraio  1992,  n. 255, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 20 dicembre 2002
                              Il sub-commissario governativo: Duranti