Il  comune di Gardone Riviera (provincia di Brescia) ha adottato,
il   9  dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di determinare, come segue, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno
2003:
      aliquota  del  4 per mille: applicabile per le persone fisiche,
soggetti  passivi,  e per i soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale o equiparata;
      aliquota  del  5,75  per  mille:  applicabile  per gli immobili
accatastati  ovvero  per i quali sia stato richiesto l'accatastamento
nelle   categorie  B/2,  C/3,  D/2  e  D/4  a  condizione  che  venga
regolarmente ed effettivamente esercitata negli stessi ai sensi della
normativa  vigente  la  specifica attivita' prevista dalla rispettiva
categoria catastale;
      aliquota  del  5,75  per  mille:  applicabile  per gli immobili
accatastati  ovvero  per i quali sia stato richiesto l'accatastamento
nella  categoria  C/1  a  condizione che l'attivita' commerciale o di
esercizio  pubblico  risulti aperta al pubblico per almeno 210 giorni
all'anno  e  che  dell'apertura e della chiusura dell'attivita' venga
data comunicazione entro dieci giorni al comune;
      aliquota del 6 per mille: applicabile per le aree fabbricabili;
      aliquota  del  6,50 per mille: applicabile a tutti gli immobili
non rientranti nelle categorie e fattispecie previste per le aliquote
ridotte di cui ai punti precedenti.
    2) di determinare nell'importo di Euro 103,29, ai sensi dell'art.
8  -  secondo  comma, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come
modificato  dall'art.  3  comma  550 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta per l'abitazione
principale.
    3)  di  dare  atto  che  il  vigente "Regolamento comunale per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili":
      a) considera  direttamente adibita ad abitazione principale, ai
fini  dell'individuazione  dei  soggetti  passivi  per  i  quali  sia
applicabile  l'aliquota  di  cui alla lettera a) di cui al precedente
punto  1)  e la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992,  anche  l'unita'  immobiliare  posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);
      b) assimila  alle abitazioni principali, sia per l'aliquota che
per  la  detrazione,  le unita' abitative concesse in uso gratuito ai
parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale;
      c) considera  parti  integranti delle abitazioni principali (ed
immobili  equiparati)  le  seguenti pertinenze anche se distintamente
iscritte in catasto:
        cat. C/2 - magazzini e locali di deposito (massimo n. 1);
        cat.  C/6  -  autorimesse,  posti  auto,  rimesse,  stalle  e
scuderie (massimo n. 2);
        cat. C/7 - tettoie chiuse o aperte (massimo n. 1),
per un totale complessivo di quattro unita' immobiliari, destinate ed
effettivamente  utilizzate  in  modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
    (Omissis).