IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.   14   della   legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1999;
  Visto  l'art.  53  della  citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  ed  in particolare il comma 15 che individua le funzioni
per  l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle
I.G.P.  e  delle  S.T.G.  possono ricevere, mediante provvedimento di
riconoscimento,   l'incarico   corrispondente   dal  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  53,  comma 17,  come  sostituito,  relativi ai
requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di
tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza
negli  organi  sociali  dei medesimi Consorzi, determinati in ragione
della  funzione  di  rappresentare  la  collettivita'  dei produttori
interessati  all'utilizzazione  delle  denominazioni  protette e alla
conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche
lo scopo sociale del Consorzio istante;
  Visto  il  citato art. 53, comma 18, come sostituito che stabilisce
che   i   Consorzi   regolarmente  costituiti  devono  adeguare,  ove
necessario,  i  loro  statuti  alle disposizioni emanate ai sensi del
citato art. 53 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei
succitati decreti;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in  attuazione  dell'art.  53,  comma 16, come sostituito, e'
stato  adottato  il regolamento concernente la ripartizione dei costi
derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle
I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 53, comma 15, lettera
d),  come  sostituito,  sono  state  impartite  le  direttive  per la
collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con
l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza,
tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1263 della commissione del 1 luglio
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee
legge  n.  163  del 2 luglio 1996 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo";
  Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  Pecorino  Sardo  con  sede  in  Cagliari, via Pessagno, 4,
intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni indicate all'art. 53, comma 15, come sostituito;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile    2000,    sopra    citato,    relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
Consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
autorizzato  "O.C.P.A."  la  partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla categoria "caseifici" nella filiera
"formaggi",   individuata   all'art.  4  del  medesimo  decreto,  che
rappresentano  almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto
organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P., al quale l'art. 53, come sostituito,
attribuisce  in  via esclusiva, fatte salve le attivita' di controllo
svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento (CEE) n. 2081/92 di
spettanza  dell'organismo  privato  autorizzato  sopra  indicato,  le
attivita' concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle
di  miglioramento  qualitativo  della  stessa,  anche  in  termini di
sicurezza  alimentare,  nonche'  in  collaborazione  con il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali, le attivita' di salvaguardia
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale,
contraffazioni,   uso  improprio  delle  denominazioni  protette  nel
territorio  di  produzione  e in quello di commercializzazione, anche
mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al
confezionamento  e  all'immissione  al consumo del prodotto tutelato,
non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche,
sulla  identificazione  certa dello stesso e conformi al disciplinare
di produzione registrato in ambito europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio Pecorino Sardo, al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate  all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile
1998,  n.  128,  come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo
con  sede  in  Cagliari, piazza San Bartolomeo n. 8, e' conforme alle
prescrizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e
delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).