IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di accordi del sistema agroalimentare da realizzare per produzioni di qualita' sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle denominazioni di origine alle indicazioni geografiche protette; Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caratteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale; Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilita' di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonche' le limitazioni derivanti dai naturali cicli biologici; Considerato altresi' che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una componente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione; Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali; Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 5 dicembre 2002 tra il Consorzio del "Grana Padano", la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, l'Assolatte e la Federagroalimentare; Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione in quanto conforme alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cosi' come richiamata dal comma 4 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 173/1998; Decreta: Art. 1. E' acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 5 dicembre 2002 tra il Consorzio del "Grana Padano", la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, l'Assolatte e la Federagroalimentare.