IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  "Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del  sig.  Kvarantan  Leonard, nato a Zadar il 13
febbraio  1960,  cittadino  croato,  diretta  a  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale,  di  cui  e' in possesso,
conseguito  in Croazia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Diplomirani Inzenjer Gradevinarstva" conseguito presso l'Universita'
di Zagabria in data 27 ottobre 1983;
  Considerato  che il richiedente e' iscritto presso la Camera croata
degli architetti e ingegneria edilizia dal 27 marzo 2002, n. 3148;
  Considerato  che  il richiedente ha dimostrato esperienza nel campo
dell'ingegneria;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 novembre 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica-professionale  del  richiedente  appare  completa  ai fini
dell'iscrizione  all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore civile
ambientale,  e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto
non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
co.  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui
la  verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso
nel  territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n.  286/1998  non  e'  richiesta  per  i  cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Torino rinnovato in data 7 maggio 2002,
con scadenza il 5 giugno 2004, per lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Al  sig.  Kvarantan  Leonard, nato a Zadar (Croazia) il 13 febbraio
1960,  cittadino  croato,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri,  sezione A,  settore civile ambientale e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 23 gennaio 2003
                                          Il direttore generale: Mele