IL DIRETTORE GENERALE
                        per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come
modificato  ed  integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo
2000, n. 133;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405
del  16 ottobre  2000,  n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del
21 novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  9  e  del  13 novembre 2000 e
successive  rettifiche  con i quali sono stati pubblicati gli elenchi
delle  aree  ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre
aree  ammissibili  del  centro-nord,  sono  state fissate le relative
misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge
n.  488/1992  per  i  bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i
termini  per  la  presentazione  delle  domande relative al bando del
"settore industria" del 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 21 dicembre 2000 e successive
modifiche  e  integrazioni  con il quale, sulla base delle specifiche
proposte  formulate  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome del
centro-nord,   sono   stati  individuati  i  punteggi  relativi  alle
priorita'   di  cui  all'art.  6-bis,  comma  2  del  regolamento  da
utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma
4, lettera a), numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle
domande del "settore industria" per l'anno 2000;
  Visto  il  proprio  decreto  del  12 febbraio  2002  concernente la
formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni  del  bando  "industria"  del 2001 e, tra queste, quella
ordinaria della regione Lombardia;
  Visto  il  completamento  di programmazione del DOCUP obiettivo 2 -
Misura  1.1  "Incentivi  agli  investimenti  alle  imprese" Lombardia
2000-2006, sottomisura 1.1.A - "Aiuto alle PMI industria, commercio e
turismo previsto dalla legge n. 488/1992";
  Considerato  che  il predetto complemento di programmazione prevede
che  la sottomisura 1.1.A, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia
attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che
ne  abbiano  fatto  richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992,
realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;
  Vista la convenzione del 2 ottobre 2002 della regione Lombardia con
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  con la quale, in fase di
prima   applicazione,  si  concorda  l'utilizzo  delle  risorse  2001
previste  per  la sottomisura 1.1.A. in favore di progetti eleggibili
al  DOCUP relativi alla graduatoria ordinaria dell'11o bando, tenendo
conto  dei  vincoli  relativi  agli stanziamenti previsti per le aree
Obiettivo 2 e per le aree phasing out.
  Vista la nota n. R1.2002.0023188 del 13 novembre 2002 della regione
Lombardia  con  la  quale  si  conferma  la  destinazione  di risorse
aggiuntive  al  bando del settore "industria" del 2001 della legge n.
488/1992  a valere su quelle stanziate per il 2001 per la sottomisura
1.1.A  del  DOCUP  2000-2006, per un importo complessivo di 3.897.004
euro  per  i  progetti ammissibili in area obiettivo 2 e 431.190 euro
per  quelli  delle  aree  ammesse  al  sostegno  transitorio a titolo
dell'obiettivo 2, prioritariamente in favore di quelli inseriti nella
graduatoria  ordinaria  della  stessa  regione e non agevolati con le
risorse nazionali e, per i soli progetti dell'obiettivo 2, residuando
le   relative  risorse,  in  favore  di  quelli  gia'  agevolati,  in
sostituzione  delle  risorse  nazionali  gia'  assegnate  in  sede di
formazione della graduatoria medesima;
  Rilevate,  tra  le  iniziative della suddetta graduatoria ordinaria
della  regione  Lombardia  non  agevolate in sede di formazione della
graduatoria  medesima  con  le  risorse  nazionali relative alle aree
depresse,  quelle  compatibili  con  il  DOCUP  Obiettivo 2 Lombardia
2000-2006  ed  agevolabili  con  le predette risorse rese disponibili
dalla  regione,  e  tenuto  conto  del compenso spettante alle banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione
Lombardia   del   bando   "industria"   del  2001,  non  agevolate  o
parzialmente  agevolate  in  sede  di  formazione  della  graduatoria
medesima  con  le  risorse  nazionali  relative  alle  aree depresse,
compatibili  con  il  DOCUP Lombardia 2000-2006 ed agevolabili con le
risorse  di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere
sulla  sottomisura  1.1.A)  del  DOCUP medesimo, sono quelle indicate
nell'elenco  allegato  (Allegato  1) al presente decreto ed in favore
delle  stesse  sono  emanati  in  pari  data i decreti di concessione
provvisoria delle agevolazioni.
  2.  Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Lombardia
2000-2006,  al  netto  di  quelle  relative alle iniziative di cui al
comma  1,  sono  assegnate  alle iniziative gia' agevolate in sede di
formazione  della  graduatoria  medesima  con  le  risorse  nazionali
relative  alle  aree  depresse previa sostituzione delle stesse. Tali
ultime iniziative sono quelle indicate nell'elenco allegato (Allegato
2) al presente decreto.
  3.  Nell'indicazione  delle  predette iniziative si e' tenuto conto
del  compenso  spettante  alle  banche  concessionarie  e  dell'onere
relativo  agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei  programmi di
investimenti,    a   carico   delle   predette   risorse,   di   cui,
rispettivamente,  all'art.  1,  comma  2  ed all'art. 10, comma 1 del
regolamento.
    Roma, 28 gennaio 2003
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano