IL DIRETTORE GENERALE
                        per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come
modificato  ed  integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo
2000, n. 133;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405
del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21
novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  9  e  del  13 novembre 2000 e
successive  rettifiche  con i quali sono stati pubblicati gli elenchi
delle  aree  ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre
aree  ammissibili  del  centro-nord,  sono  state fissate le relative
misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge
n.  488/1992  per  i  bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i
termini  per  la  presentazione  delle  domande relative al bando del
"settore industria" del 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 21 dicembre 2000 e successive
modifiche  e  integrazioni  con il quale, sulla base delle specifiche
proposte  formulate  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome del
centro-nord,   sono   stati  individuati  i  punteggi  relativi  alle
priorita'  di  cui  all'art.  6-bis,  comma  2,  del  regolamento  da
utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma
4,  lettera  a),  numero  4, dello stesso regolamento con riferimento
alle domande del "settore industria" per l'anno 2000;
  Visto  il  proprio  decreto  del  12  febbraio  2002 concernente la
formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni  del  bando  "industria"  del 2001 e, tra queste, quella
ordinaria della regione Liguria;
  Visto   il   completamento  di  programmazione  del  DOCUP  Liguria
2000-2006  e  in  particolare,  la  sottomisura  1.2  A) - Aiuti alle
imprese industriali e di servizi (cofinanziamento legge n. 488/1992);
  Considerato  che  il predetto complemento di programmazione prevede
che la sottomisura 1.2 A), per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia
attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che
ne  abbiano  fatto  richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992,
realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;
  Vista la convenzione del 19 marzo 2002 della regione Liguria con il
Ministero  delle  attivita' produttive con la quale, in fase di prima
applicazione,  si concorda l'utilizzo delle risorse 2001 previste per
la  sottomisura  1.2 A)  in  favore  di  progetti eleggibili al DOCUP
relativi alla graduatoria speciale e ordinaria dell'undicesimo bando,
tenendo  conto dei vincoli relativi agli stanziamenti previsti per le
aree obiettivo 2 e per le aree phasing out;
  Vista  la nota n. 42981/934 del 26 marzo 2002 della regione Liguria
con  la  quale  si  conferma la destinazione di risorse aggiuntive al
bando  del  settore  "industria"  del  2001 della legge n. 488/1992 a
valere  su quelle stanziate per il 2001 per la sottomisura 1.2 A) del
DOCUP  2000-2006, per un importo complessivo di Euro 13.687.759 per i
progetti ammissibili in obiettivo 2 e Euro 6.794.264 per quelli delle
aree  ammesse  al  sostegno  transitorio  a  titolo dell'obiettivo 2,
inseriti  nella graduatoria speciale e ordinaria della stessa regione
e non agevolati o agevolati parzialmente con le risorse nazionali per
le aree depresse;
  Rilevate,   solo   nell'ambito   della  graduatoria  ordinaria,  le
iniziative   della   regione   Liguria   non  agevolate  o  agevolate
parzialmente  compatibili  con il DOCUP obiettivo 2 Liguria 2000-2006
ed  agevolabili  con  le  predette  risorse  rese  disponibili  dalla
regione,   e   tenuto   conto  del  compenso  spettante  alle  banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del regolamento;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione
Liguria  del bando "industria" del 2001, non agevolate o parzialmente
agevolate  in  sede  di  formazione della graduatoria medesima con le
risorse  nazionali  relative  alle  aree depresse, compatibili con il
DOCUP  Liguria  2000-2006  ed  agevolabili con le risorse di cui alle
premesse  rese  disponibili  dalla regione a valere sulla sottomisura
1.2  A) del DOCUP medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato
al  presente  decreto  ed in favore delle stesse sono emanati in pari
data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
  2.  Nell'indicazione  delle  predette iniziative si e' tenuto conto
del  compenso  spettante  alle  banche  concessionarie  e  dell'onere
relativo  agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei  programmi di
investimenti,    a   carico   delle   predette   risorse,   di   cui,
rispettivamente,  all'art.  1,  comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del
regolamento.
    Roma, 28 gennaio 2003
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano