Il  comune  di  Udine ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota
I.C.I. per il 2003 in base ai seguenti valori percentuale:
      a) l'aliquota  ordinaria  del  5  per mille per i fabbricati, i
terreni agricoli e le aree fabbricabili.
    Alla  medesima  aliquota  sono  assoggettati anche i "beni merce"
appartenenti   alle   imprese   di   costruzione  e/o  alle  societa'
immobiliari   che   hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente
dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili,
relativamente  ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita
e  non  venduti. Qualora i citati fabbricati cessino di appartenere a
tale fattispecie ("beni merce") e risultino trasferiti nel patrimonio
dell'impresa  o  societa'  immobiliare,  esclusivamente per le unita'
immobiliari  ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota
del  6  per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5
per  mille se locate in base alla legge n. 431/1998, ovvero del 7 per
mille  qualora  risultino  sfitte  o  rimangano  a  disposizione  del
soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare).
    Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno
per    oggetto    esclusivo    dell'attivita'    la    gestione   e/o
l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le
aliquote  diversificate  a seconda della tipologia e della situazione
oggettiva degli immobili;
      b) l'aliquota del 4,50 per mille:
        1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
ed  occupate  dal  soggetto  passivo,  proprietario,  usufruttuario o
titolare  del  diritto  di abitazione, nonche' per quelle concesse in
uso  gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo
grado;
        2) per  le  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  per  gli  alloggi regolarmente assegnati
dall'A.T.E.R. (ex Istituto autonomo case popolari);
        3) a  favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che
vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla
base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998,  n.  431.  Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i
contribuenti  interessati  dovranno  comunicare  all'ufficio  I.C.I.,
tramite  apposito  modello  messo  a disposizione dal comune ed entro
novanta  giorni  dalla  registrazione  fiscale  della  locazione, gli
estremi  dell'atto,  nonche'  la  data  di  inizio  e  cessazione del
contratto  di  locazione  concordata,  allegando  anche  un esemplare
dell'atto  stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione
entro   il  termine  suindicato  determina  la  perdita  del  diritto
all'applicazione  dell'aliquota  agevolata  per  l'anno  in corso. Il
beneficio  dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a
quello  di  presentazione della comunicazione e fino al termine della
locazione.  In  caso  di  proroga  il  contribuente  sara'  tenuto  a
segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;
        4) a  favore  dei possessori dell'unica unita' immobiliare ad
uso  abitativo,  temporaneamente non utilizzata a causa di interventi
di  manutenzione  straordinaria  e/o  ristrutturazione  edilizia,  da
destinare  ad  uso  abitazione principale entro un anno dalla data di
acquisto;  l'eventuale  possesso, anche parziale, di altri fabbricati
in  questo  comune  oppure  in altri comuni del territorio nazionale,
comporta   la   perdita   del  beneficio  dell'aliquota  agevolata  e
l'applicazione  dell'aliquota  del  7  per  mille.  Restano  pertanto
escluse  dall'aliquota  ridotta  le  nuove  costruzioni realizzate in
proprio  su  area  fabbricabile e/o area di risulta, limitatamente al
periodo  dell'eventuale  mancata occupazione dei locali, per le quali
si rende applicabile l'aliquota maggiorata del 7 per mille dalla data
di  ultimazione  dei  lavori  ovvero,  se  precedente,  dalla data di
accatastamento,  alla  data  di utilizzo dell'abitazione principale e
delle sue pertinenze.
    Sono  assoggettate  alla medesima aliquota (4,50 per mille) anche
le  pertinenze  e  gli  accessori all'abitazione principale, ai sensi
dell'art.   16  del  vigente  regolamento  comunale  sull'I.C.I.,  ad
esclusione  di  quelle  asservite  alle  unita'  abitative  di cui al
precedente  punto  1,  lettera b), numero 3), per le quali si applica
l'aliquota ordinaria del 5 per mille;
    Le  abitazioni  concesse  in comodato gratuito a parenti entro il
secondo  grado  di  cui  al  punto  1. Lettera b), numero 1), restano
escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta e delle maggiori
detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5
e 6 del vigente regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione
dell'aliquota   agevolata   e'   che  il  parente,  il  quale  occupa
l'immobile,  vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che
l'immobile  stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri
soggetti  oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione
a  terzi.  Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione
dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento.
    Al  fine  di  ottenere  il  beneficio dell'aliquota agevolata, il
contribuente deve comunicare al Servizio entrate - Ufficio I.C.I. del
comune, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi
dell'atto   di   comodato  fiscalmente  registrato,  ovvero,  qualora
mancante,  produrre  allo  stesso  servizio dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  nella  quale  si  attesti  l'esatta
condizione    abitativa   dell'unita'   immobiliare,   con   relative
pertinenze, destinata al parente di cui sopra.
    La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta
documentazione  entro  il  termine suddetto comporta la perdita della
concessione   dell'aliquota   agevolata   per   l'anno   in  corso  e
l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille relativa alle abitazioni
locate.  In  caso  di  comunicazione tardiva, l'aliquota del 4,50 per
mille  sara'  applicabile  solo a decorrere dall'anno successivo alla
comunicazione o presentazione della documentazione richiesta;
      c) l'aliquota  del 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo,  non  rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera
b),  numero  3),  locate  o  concesse  in  uso  a terzi. Il titolo di
detenzione  o  godimento dei terzi deve risultare da atto fiscalmente
registrato;
      d) l'aliquota  del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  che  risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse
in  uso  a  terzi  (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello
abitativo).
    Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale
"A"  (escluso  l'"A/10")  venga  adibita  ad uso diverso da quello di
abitazione   (esempio:  studio  privato,  ufficio  professionale  e/o
commerciale),  l'immobile  viene  assoggettato all'aliquota del 7 per
mille.  Affinche'  si  possa  applicare  l'aliquota  ordinaria (5 per
mille),  e'  necessario  che  vi  sia coincidenza fra destinazione ed
attivita' esercitata.
    La  misura  delle  aliquote  di cui ai punti a), b), c) e d) deve
essere  applicata  in  base  alla quota di possesso, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
    2.  di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione ordinaria
di  Euro  103,29  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  come  stabilito  dall'art. 8 del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    3.  di  approvare  inoltre  le  maggiori  detrazioni  d'imposta a
beneficio   dell'abitazione   principale,   in   sostituzione   della
detrazione  di  cui  al  precedente  punto  2.,  nella misura e con i
criteri in premessa specificati;
    (Omissis).