Il  comune  di  San Prospero (provincia di Modena) ha adottato il
19 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    Di  confermare  per  l'anno  2003 le aliquote e la detrazione per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
      1) aliquota ridotta del 5,3 per mille per:
        a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
        b) abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea
retta  fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno
stabilito  la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata
anche   la   detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale.  La
detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
        c) unita'  immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione
principale  anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche'
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
        d) abitazione  principale  posseduta  da  soggetti  anziani o
disabili  che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o
sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del
23 dicembre 1996;
      2) aliquota  ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti
ad  attivita'  produttive  utilizzati  direttamente  dal proprietario
compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;
      3) aliquota ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati
non  utilizzati,  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti, dalle
imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita',
la   costruzione   e  l'alienazione  di  immobili,  limitatamente  ai
fabbricati  ultimati  nel  2002 e per quelli ultimati nel 2003 per la
frazione   d'anno   corrispondente,   fermi   restando   i   suddetti
presupposti;
      4) aliquota   del  7  per  mille  per  terreni  agricoli,  aree
fabbricabili  e  fabbricati  diversi  da  quelli di cui ai precedenti
punti.
    Di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze
di cui alla lettera c) del punto 1), in Euro 104,00.
    (Omissis).