Il  comune  di Mezzolombardo (provincia di Trento) ha adottato il
27 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  stabilire  le  aliquote I.C.I., per l'anno 2003, nel modo
seguente:
      aliquota  ordinaria  del  5 per mille da applicarsi a tutti gli
immobili  (fabbricati  ed  aree) ad eccezione di quelli soggetti alle
diverse aliquote di seguito specificate;
      aliquota  ridotta  del  4  per  mille  in  favore delle persone
fisiche/soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  le  solo  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi',
quale  abitazione  principale, anche l'unita' immobiliare posseduta a
titolo   di  proprieta'  od  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente, purche' non locata, nonche' quelle
unita'  immobiliari  assimilate  ad  abitazione  principale  ai sensi
dell'art.   9   del   regolamento   per  l'applicazione  dell'imposta
(concessione  di  abitazione  parenti entro il secondo grado in linea
retta)  tenendo  altresi'  conto  di  quanto previsto dall'art. 2-bis
relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
      aliquota  ridotta  dell'1  per  mille  nei casi e con i criteri
previsti  dall'art.  8  del  regolamento  comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.;
    2.  di  stabilire  le  detrazioni  I.C.I., per l'anno 2003, nella
seguente misura:
      a)  detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale in Euro
132,00 estesa anche:
        alle   unita'   immobiliari   appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai
soci  assegnatari  nonche'  alle  abitazioni  possedute  a  titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno
trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in
istituti di ricovero o sanitari;
        agli  alloggi  regolarmente  assegnati  in locazione semplice
dagli Istituti autonomi case popolari;
        alle  unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale
con l'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili;
      b)  detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale in Euro
126,00  (cumulabile  con  quella  prevista  alla  lettera  a)  ma  in
alternativa  a  quella prevista alla lettera c) per le giovani coppie
che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) delle
premesse  che  si  richiamano  quale  parte  integrante  del presente
dispositivo  (eta'  non  superiore  ai  30  anni,  sposati nel 2003 e
residenti a Mezzolombardo);
      c)  detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale in Euro
240,00  (in  alternativa  alla  precedente  e  non  cumulabile) per i
soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalita' meglio esposte
in premessa;
    (Omissis).
    5.  di confermare per l'anno 2003 l'importo della sanzione dovuta
per  omessa  dichiarazione di variazione: 100% del tributo dovuto con
un  minimo  di  Euro  51,00  secondo  i  criteri disposti dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e successive modificazione;