Il  comune di Pergine Valsugana (provincia di Trento) ha adottato
il   19 dicembre   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   di   determinare   per   l'anno   2003,   sulla  base  delle
argomentazione  di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:
      aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili;
      aliquota  ridotta  del 4 per mille per le abitazioni principali
possedute  da  persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune
di  Pergine  Valsugana  oppure  utilizzate  da  soci  assegnatari  di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, purche' residenti nel
comune medesimo, nonche' per la prima e/o unica unita' immobiliare di
pertinenza;
    2.  di  determinare  per  l'anno  2003  la  detrazione I.C.I. per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo nella misura di Euro 104,00;
    3.  di determinare per il 2003 la detrazione I.C.I., in relazione
a   richieste   documentate  di  particolari  situazioni  di  disagio
economico-sociale,  nella  misura  di  euro  258,00 in presenza delle
seguenti condizioni:
      a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei
contribuenti  (al  31 luglio  2003)  di  un'unica  unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprieta'
sul  territorio nazionale e comunque di altre proprieta' o diritti di
usufrutto,  uso  e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella
occupata dai medesimi.
    L'inesistenza  di  altri  beni  immobili  situati  sul territorio
nazionale  e  di  eventuali  diritti  di  godimento (usufrutto, uso e
abitazione)    su    altra   abitazione   idonea,   dovranno   essere
autocertificati  dall'interessato  mediante dichiarazione sostitutiva
di  certificazione,  ai  sensi  dell'art.  46  del  testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,   emanato   con   il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445. Sono comunque escluse da tale
beneficio   le  unita'  immobiliari  del  gruppo  A  classificate  in
categoria  A/1- A/7 - A78 - A/9. Si reputano compresi nella casistica
di  agevolazione le pertinenze, identificate dalle unita' immobiliari
accatastate  C/1  -  C/6  -  C/7,  destinate ed utilizzate a servizio
dell'abitazione  principale,  anche  se  non appartengono allo stesso
fabbricato; il possesso di altri redditi domenicali ed agrari esclude
la  possibilita'  di  fruire  dell'agevolazione,  qualora concorra al
superamento del reddito indicato alla successiva lettera b);
      b)  reddito  complessivo lordo ai fini IRPEF incluso reddito di
pensione,   riferito   all'anno  precedente  non  superiore  ad  Euro
7.689,00,  per  il  primo  e  solo  componente  il  nucleo familiare,
incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare.