IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
  Visti  i  decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11  dicembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2003,  lo  stato  di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  213  dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
  Ravvisata  la  necessita',  di  continuare a porre in essere idonee
misure  per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in
maniera  sempre  piu' adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati
clandestini  e  per  rendere maggiormente efficaci le misure adottate
volte  all'allontanamento  dal  territorio  nazionale degli stranieri
giunti irregolarmente;
  Considerato  che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una
complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure
relative   all'emersione   di   cittadini   stranieri   che  svolgono
irregolarmente   attivita'  lavorative  in  Italia  anche  attraverso
l'accelerazione    delle   connesse   procedure   amministrative   di
regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;
  Acquisita  la  proposta del Ministero dell'interno nonche' l'intesa
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, e' soppresso.
  2.   Le  disposizioni  contenute  nell'art.  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e
nell'art.  5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3244  del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione
del  regolamento  di  attuazione  previsto  dall'art.  32 della legge
30 luglio   2002,   n.  189,  relativamente  alla  istituzione  della
Commissione  nazionale  per  il  diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.