IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222; Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002; Ravvisata la necessita', di continuare a porre in essere idonee misure per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in maniera sempre piu' adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati clandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottate volte all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri giunti irregolarmente; Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure relative all'emersione di cittadini stranieri che svolgono irregolarmente attivita' lavorative in Italia anche attraverso l'accelerazione delle connesse procedure amministrative di regolarizzazione delle singole posizioni lavorative; Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonche' l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, e' soppresso. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.