L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 novembre 2002;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,  recante  "Regolamento  per  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in
particolare gli articoli 1 e 2;
  Vista la legge 1 luglio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti
per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili
e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio
1997;
  Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio
1996,   che  modifica  la  direttiva  90/388/CEE  in  relazione  alle
comunicazioni mobili e personali;
  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   30   giugno   1997   sull'interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP);
  Vista  la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE
e   92/44/CEE   per   adeguarle   al  contesto  concorrenziale  delle
telecomunicazioni,   con   particolare   riferimento   al   punto   4
dell'allegato I;
  Vista  la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo
del  24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto
concerne  la  portabilita'  del numero di operatore e la preselezione
del vettore;
  Vista   la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7  marzo  2002, relativa al servizio universale ed ai
diritti  degli  utenti  in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica (Direttiva servizio universale);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 4 dicembre 1997;
  Visto  il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998
"Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato
delle  comunicazioni  mobili  e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  93  del  22  aprile  1998,  in  particolare l'art. 11,
comma 2,  che prevede che entro il 1 luglio 1999 i gestori di servizi
di  comunicazione  mobili  e personali siano tenuti a consentire agli
utenti la portabilita' del numero tra reti mobili;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
recante  "Disposizioni  in  materia  di  interconnessione nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 10 giugno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  69/99,  recante  "Misure  atte  a
garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza  nel  mercato delle
comunicazioni  mobili  e  personali da parte di tutti gli operatori e
criteri  e  modalita'  per  l'assegnazione  di frequenze", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 139 del 16 giugno 1999, in particolare
l'art. 12, comma 1;
  Vista  la  propria  delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio nella
riunione  del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la  propria delibera n. 338/99, recante "Interconnessione di
terminazione  verso  le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni
fisso-mobile  originate  dalla  rete  di  Telecom Italia", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  4/CIR/99,  recante "Regole per la
fornitura  della  portabilita'  del  numero  tra  operatori  (Service
Provider  Portability)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1999;
  Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, recante "Procedure per il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di  terza generazione e misure atte a garantire condizioni di
effettiva  concorrenza",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 28 giugno 2000;
  Vista   la   propria   delibera  n.  6/00/CIR,  recante  "Piano  di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000;
  Vista  la propria delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle
modalita'  relative  alla prestazione di Service Provider Portability
(SPP)  e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  10/00/CIR, recante "Valutazione e
richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di  Telecom  Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 2 novembre 2000;
  Vista  la  propria  delibera n. 12/01/CIR, recante "Disposizioni in
tema  di  portabilita'  del  numero  tra  operatori  del  servizio di
comunicazione   mobile  e  personale  (Mobile  Number  Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
  Vista   la   propria  delibera  n.  19/01/CIR,  recante  "Modalita'
operative  per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i
servizi   di   comunicazioni   mobili   e  personali  (Mobile  Number
Portability)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 197 del 25
agosto 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  22/01/CIR,  recante  "Risorse  di
numerazione  per  lo  svolgimento del servizio della portabilita' del
numero  tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e
personali  (Mobile  Number  Portability)",  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n. 7/02/CIR, recante "Disposizioni in
materia   di   portabilita'   del  numero  mobile:  fissazione  delle
condizioni  economiche e di fornitura del servizio", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2002, in particolare l'art. 1
"Fissazione del prezzo massimo interoperatore";
  Vista  la  propria  delibera  n. 316/02/CONS, recante "Adozione del
nuovo  regolamento  concernente  l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita'",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 259 del 5
novembre 2002;
  Considerato che, come rilevato nel corso della riunione dell'Unita'
per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione
di MNP, del 4 ottobre 2002, e secondo quanto indicato dagli operatori
in  risposta  alla richiesta del Dipartimento regolamentazione del 18
ottobre  2002,  non  erano  stati  conclusi, alla data del 22 ottobre
2002,  accordi  tra  gli  operatori  di  rete  mobile  riguardanti la
fissazione di un prezzo interoperatore, a valere dal 1 gennaio 2003;
  Considerato  pertanto che, l'Autorita', ai sensi di quanto previsto
dall'art.  1  della  delibera  n.  7/02/CIR,  ha disposto, in data 23
ottobre  2002,  l'avvio del procedimento concernente la "Portabilita'
del   numero   tra   reti   mobili:  fissazione  del  prezzo  massimo
interoperatore";
  Sentiti  in  audizione congiunta le societa' Telecom Italia Mobile,
Vodafone  Omnitel, Wind telecomunicazioni, H3G, IPSE 2000, in data 21
novembre 2002;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
    1.  L'Autorita',  con la delibera n. 7/02/CIR, si e' riservata di
fissare,  entro il 30 novembre 2002, il prezzo massimo interoperatore
di  attivazione  della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003, sulla
base  delle  considerazioni  contenute  nella  stessa  delibera e che
vengono  in  questa  sede  integralmente  richiamate,  confermate  ed
integrate dagli elementi di seguito riportati. Secondo l'art. 1 della
delibera  n.  7/02/CIR,  tale  prezzo  interoperatore,  che  non deve
superare  quanto  stabilito  per  la  portabilita' per la rete fissa,
all'art.  8,  comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato
con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di
imputazione,  alle  proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle
migliori  prassi  internazionali,  considerato  che  in  ogni caso il
prezzo  non deve costituire un disincentivo per l'utenza all'adozione
della prestazione.
  2.  La  direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di
comunicazione  elettronica,  prevede  che  le  autorita' nazionali di
regolamentazione  provvedano affinche' i prezzi dell'interconnessione
correlata  al  servizio di portabilita' del numero siano orientati ai
costi,  e  che  le  stesse  autorita'  possano tenere conto anche dei
prezzi disponibili su mercati comparabili.
  3. A tal fine occorre altresi' considerare il mercato nazionale dei
servizi    di    comunicazione   mobili.   Come   gia'   sottolineato
dall'Autorita'  nella  propria  relazione  annuale  2002,  il mercato
nazionale  mostra  un  tasso  di  penetrazione  ormai  prossimo  alla
saturazione,  in  un  contesto  che  vede,  tra  l'altro, la generale
riduzione  dei  ricavi medi per linea. Da un tale scenario emerge, da
una  parte,  la  difficolta'  di consolidamento degli operatori nuovi
entranti  e,  dall'altra,  la constatazione che la competizione avra'
sempre  piu'  carattere  di sostituzione piuttosto che di ampliamento
del mercato.
  4. La portabilita' del numero mobile risulta, quindi, il principale
strumento  che  gli  operatori nuovi entranti, anche di rete di terza
generazione  (3G),  possono utilizzare per l'acquisizione di quote di
mercato.  In  assenza di accordo sottoscritto dagli operatori di rete
mobile   per   l'anno  2003,  gli  stessi  operatori  hanno  peraltro
comunicato la propria intenzione di avviare la rinegoziazione di tale
prezzo  per  l'anno 2003, un prezzo interoperatore, quale quello allo
stato  in vigore (27 euro), oltre a non risultare rappresentativo dei
costi  di  un  operatore efficiente, risulta altresi' suscettibile di
costituire   una  barriera  all'ingresso  da  parte  degli  operatori
esistenti,  se  si  considera che gli operatori nuovi entranti devono
necessariamente  sostenere  tale costo in aggiunta ai propri costi in
qualita'  di recipient per l'acquisizione del singolo cliente. In tal
modo, gli operatori potrebbero essere costretti a ribaltare una buona
parte  di  tali  costi  sui  clienti da acquisire in portabilita' del
numero,  generando,  quindi,  un possibile disincentivo all'uso della
prestazione  di  MNP  e  tale,  in  ultima analisi, da vanificare gli
obiettivi del percorso regolamentare dell'Autorita' in materia.
  5.   Tale   ultimo   aspetto   e'  stato  messo  in  risalto  anche
dall'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato (AGCM) nel
parere  espresso,  in  data 26 marzo 2002, laddove viene rilevato che
"[..] la previsione di un prezzo per l'attivazione della portabilita'
rischierebbe  di  far transitare tale prezzo a carico dei consumatori
che  subirebbero  quindi, in tal modo, un ingiustificato innalzamento
del costo di passaggio da un operatore ad un altro". A tale riguardo,
l'Autorita'  aveva  condiviso  l'analisi  sui rischi per la fruizione
della prestazione di MNP in presenza di costi di attivazione elevati.
  6.  Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la determinazione
di  un  criterio di fissazione del valore massimo, nel caso in specie
pari a quello stabilito per la portabilita' della rete fissa, risulta
pienamente  giustificata,  sia  in  relazione ai costi dell'operatore
donating,  sia  perche'  tale  determinazione  si  caratterizza quale
misura  pro-competitiva  in  particolar  modo per gli operatori nuovi
entranti  nei servizi 3G, che non potranno per lungo tempo contare su
di una sostanziale reciprocita' tra il flusso di clienti in "entrata"
ed   in  "uscita"  sulla  propria  rete,  caratteristica  questa  che
renderebbe   di   fatto   quasi  irrilevante  il  livello  di  prezzo
interoperatore per la portabilita'.
  7.  Le  principali  attivita'  che coinvolgono l'operatore donating
sono le seguenti:
    a)  ricezione  del messaggio di richiesta di portabilita' inviato
dall'operatore recipient all'operatore donating;
    b)   invio   della  conferma  della  presa  in  carico  da  parte
dell'operatore donating verso l'operatore recipient;
    c)  processo  di  validazione  e  invio  della  stessa  da  parte
dell'operatore donating verso l'operatore recipient;
    d)  aggiornamento  dei  sistemi, il giorno del cut-over, da parte
dell'operatore donating e invio del relativo messaggio di notifica;
    e)   supporto   al  cliente  da  parte  del  customer  care,  con
riferimento  esclusivo  a informazioni riguardo lo stato del processo
di portabilita';
    f)  al  momento del passaggio del numero, un adeguato presidio di
assistenza  per  il monitoraggio della piena riuscita delle attivita'
di attivazione della prestazione di MNP;
    g)  supporto all'operatore recipient per la gestione di eventuali
anomalie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente.
  Tali  attivita', come gia' rilevato nella delibera n. 7/02/CIR, non
si  differenziano  in  misura  apprezzabile  da  quelle relative alla
portabilita'  del  numero su rete fissa e, per quanto concerne quelle
di  cui alle lettere c), e), f) e g), possono prevedere un intervento
manuale  da  parte  di  personale  dell'operatore donating. La durata
complessiva  di  tale  intervento,  per  un  singolo  numero portato,
risulta  di  difficile  valutazione alla luce delle informazioni allo
stato  disponibili.  La  durata  complessiva dell'intervento manuale,
peraltro, dovrebbe essere considerata con riferimento ad un operatore
efficiente  ed in prospettiva, tenuto conto che con la messa a regime
della  prestazione,  cui  corrispondera'  un incremento del numero di
richieste  giornaliere  di  portabilita', gli operatori tenderanno ad
automatizzare  in  misura  sempre maggiore il processo di attivazione
della   prestazione,   riducendo   di  conseguenza  l'intervento  del
personale, in alcune fasi, alla sola gestione delle anomalie.
  8.  In  merito ai principi di imputazione dei costi, si osserva che
la  direttiva  2002/22/CE (Servizio universale) prevede il diritto di
tutti  coloro  che  sono abbonati ai servizi telefonici pubblici, ivi
compresi i servizi di telefonia mobile, alla portabilita' del numero.
Questo  implica che, nella Comunita' europea, l'obbligo di adeguare i
sistemi  di  rete  e  gestionali per la fornitura di tale prestazione
ricade su tutti gli operatori. Alla luce di tale considerazione, come
gia'  previsto  dall'art.  12,  comma 1, della delibera n. 19/01/CIR,
attraverso  il  prezzo interoperatore pagato dall'operatore recipient
al   donating,  risultano  recuperabili  i  soli  costi  direttamente
imputabili  all'attivazione  efficiente di un singolo numero portato,
che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato.
  Sono  pertanto  da escludere da tale recupero, attraverso il prezzo
interoperatore,  i  costi  sostenuti  per  l'adeguamento del sistema,
ovvero i costi incrementali relativi a software, hardware, formazione
e  manodopera,  che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema
adeguato  all'erogazione  del  servizio di Mobile Number Portability,
analogamente  a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 dell'allegato A
alla delibera n. 4/CIR/99.
  9.  Nel  corso  del  procedimento avviato, non sono emersi elementi
quantitativi  di sufficiente dettaglio e riscontro operativo, utili a
ritenere  necessario  discostarsi dal valore massimo del prezzo della
prestazione  fissato  dalla delibera 7/02/CIR. Taluni degli operatori
intervenuti  nel  procedimento  hanno  rappresentato la necessita' di
dover  approfondire  i  criteri  di  allocazione  contabile  prima di
quantificare   il  costo  della  prestazione;  tuttavia,  sul  punto,
l'Autorita'   ha   ritenuto   tale  richiesta  incompatibile  con  la
necessita'  di  concludere tempestivamente il procedimento e, quindi,
di  fornire certezze in ordine al prezzo massimo della prestazione di
MNP  ai  consumatori ed agli operatori nuovi entranti, per i quali lo
stesso assume la notevole rilevanza evidenziata in precedenza.
  L'Autorita'  ritiene  tuttavia utile proseguire gli approfondimenti
contabili  anche  per  il  tramite  dell'Unita'  di  monitoraggio del
processo  di  implementazione della prestazione di MNP, istituita con
la  delibera  n.  12/01/CIR,  al  fine  di  evidenziare  i soli costi
direttamente  imputabili,  come indicato al punto precedente, nonche'
le  efficienze  di scala conseguibili con la piena operativita' della
prestazione.
  10.  In base alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni della
prestazione  di  MNP  e  ai  dati  allo  stato  disponibili,  si puo'
ipotizzare   un   incremento  consistente  del  numero  delle  stesse
attivazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 e cio' influira',
in riduzione, sulla valutazione dei costi di cui ai punti precedenti,
in quanto permettera' di allocare ad un maggior numero di attivazioni
i   costi   fissi   che   saranno   riconosciuti   per  la  fornitura
dell'attivazione della prestazione.
  11.  Dal  confronto  internazionale  emerge  altresi' che in alcuni
Paesi,  sia  in  Europa  ed  in  particolare  all'interno dell'Unione
europea,  sia in Asia, gli operatori di rete mobile si sono accordati
di non richiedere alcun compenso per la remunerazione delle procedure
MNP  eseguite  dal  donating.  Per i Paesi in cui l'attivazione della
prestazione  risulta  onerosa,  le  migliori  prassi  internazionali,
ovvero  i prezzi interoperatore piu' bassi, risultano in linea con il
valore  stabilito  dall'Autorita' per la rete fissa all'art. 8, comma
1, della delibera n. 10/00/CIR.
  12.  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono  l'Autorita'
ritiene,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  determinazione di un
criterio per la fissazione del prezzo massimo per l'attivazione della
prestazione  di  MNP.  A  tale  fine  si  assume  quale valore quello
attualmente  stabilito per la portabilita' su rete fissa, ovvero Euro
10,02,  a  valere  dal  1  gennaio  2003,  tenuto  altresi' conto che
ulteriori  ritardi  nella  determinazione di tale criterio potrebbero
arrecare un grave pregiudizio per gli operatori nuovi entranti;
  Considerato,  che  il  prezzo  interoperatore attualmente stabilito
dagli  operatori costituisce un ostacolo al realizzarsi di condizioni
di   effettiva   concorrenza,   in   particolare  tra  gli  operatori
consolidati sul mercato ed i nuovi entranti;
  Ritenuto   quindi   necessario,  in  assenza  di  accordo  tra  gli
operatori, un intervento dell'Autorita' in ordine alla determinazione
del  criterio  di  fissazione  del  prezzo  massimo interoperatore di
attivazione della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003, al fine di
fornire  al mercato le necessarie certezze, perseguendo gli obiettivi
di garanzia della concorrenza e di tutela dell'utenza;
  Ritenuto, comunque, opportuno avviare gli approfondimenti contabili
di  cui  al  precedente  punto 9, anche per il tramite dell'Unita' di
monitoraggio;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
      Criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore
  1.  Dal  1  gennaio 2003, il prezzo massimo di attivazione non puo'
superare  la  misura  stabilita  per  la  portabilita'  su rete fissa
all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.
  2.  L'Autorita'  si  riserva  di  riconsiderare, entro il 30 giugno
2003,  il  criterio  di  cui  al precedente comma 1, sulla base delle
risultanze  dell'attivita'  congiunta  relativa  alla definizione dei
criteri  di  imputazione  e di valutazione dei costi, nonche' in base
all'evoluzione numerica delle attivazioni.