IL DIRETTORE
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
1. Revoca del provvedimento di affidamento, in concessione, alla SEAL
S.p.a.  del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate
per la provincia di Viterbo.
  1.1  A  decorrere  dal  3 febbraio 2003, e' revocato il decreto del
Ministro delle finanze 5 agosto 1994, prot. I/2/1513/94, con il quale
la  concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre
entrate  dello  Stato e degli altri enti pubblici per la provincia di
Viterbo  e' stata affidata alla SEAL S.p.a., con sede in Viterbo, via
Monte Sacro n. 31.
  1.2  A  partire  dalla  data indicata al comma 1, la SEAL S.p.a. e'
privata di qualsiasi potere derivante dall'affidamento in concessione
del servizio di cui al punto n. 1.1.
  1.3  Contro  il  presente  atto  e'  ammesso  ricorso,  dinanzi  al
tribunale  amministrativo  regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla
notifica.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Motivazioni.
  L'art.  11 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevede,
al  comma 1, lettera c), che il concessionario del servizio nazionale
della  riscossione  incorre  nella  revoca  se, tra l'altro, commette
gravi o reiterate violazioni degli obblighi stabiliti in disposizioni
normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa
convenzione accessoria.
  Ai   sensi  del  comma  2  dello  stesso  articolo,  la  revoca  e'
pronunciata,  previa  contestazione,  con decreto del Ministero delle
finanze  notificato  al  concessionario e non attribuisce allo stesso
concessionario il diritto ad alcun indennizzo.
  Tenuto  conto di quanto previsto dagli articoli 62 e 68 del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, la titolarita' del potere di
revoca  in  argomento  e'  stata trasferita al direttore dell'Agenzia
delle entrate.
  In  applicazione  di  tali  norme, con il presente provvedimento si
dispone  la revoca dell'atto di affidamento in concessione, alla SEAL
S.p.a., del servizio di riscossione per la provincia di Viterbo.
  Il provvedimento si fonda sulle considerazioni che seguono.
  A)  A  seguito  di  verifiche disposte nei confronti della predetta
societa'   concessionaria,   il   nucleo  ispettivo  della  direzione
regionale  per  il  Lazio  ha  redatto e notificato, nei giorni 5 e 6
ottobre  e  27  novembre  2000, processi verbali di constatazione dai
quali  e'  emerso,  tra  l'altro, che la SEAL S.p.a. ha ripetutamente
riversato  con  ritardo  ovvero non riversato agli enti creditori gli
ingenti  importi  evidenziati  negli stessi processi verbali, pari ad
alcuni miliardi di lire.
  Integrando  tali  violazioni i presupposti di cui a citato comma 1,
lettera  c),  dell'art.  11 del citato decreto legislativo n. 112 del
1999,  l'amministrazione,  con nota prot. 2000/249459 del 30 novembre
2000,  ha  proceduto  alla formale contestazione prevista dal comma 2
dello stesso art. 11.
  A  fronte  di tali addebiti si e' instaurato un contraddittorio tra
l'amministrazione  e l'azienda concessionaria, contraddittorio il cui
contenuto e' di seguito sintetizzato.
  La  SEAL  S.p.a.,  nelle sue lettere del 4 e del 20 dicembre 2000 e
del 5 marzo 2001, ha:
    1)  lamentato  l'esiguita'  del  termine  assegnato  nell'atto di
contestazione  del  30  novembre  per  la  presentazione di eventuali
controdeduzioni;
    2)  asserito  che  tale  atto,  limitandosi  ad  "un  generico ed
indiscriminato  riferimento  alle  risultanze  emergenti  dai verbali
ispettivi",  non  consentiva  un'esatta ed univoca individuazione dei
singoli addebiti;
    3)  affermato che, a fronte della notifica dei verbali ispettivi,
aveva  "puntualmente controdedotto ... opponendo una serie articolata
di giustificazioni" e che la mancata replica alle stesse nell'atto di
avvio del procedimento di revoca integrava la violazione dell'art. 10
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, ed impediva di comprendere se i
rilievi  ispettivi  fossero stati tutti recepiti in tale atto, ovvero
alcuni  di  essi  fossero  da  ritenersi  superati  a  seguito  delle
controdeduzioni proposte dallo stesso concessionario;
    4)  sostenuto,  relativamente  alle  irregolarita' riguardanti il
mancato  o  tardivo riversamento di somme dovute agli enti creditori,
che:
      4.1)  tali irregolarita' erano state provocate dalla carenza di
liquidita'  determinata  dalle  "ripetute  e gravissime inadempienze"
dell'amministrazione   finanziaria,  che  aveva  "inspiegabilmente  e
arbitrariamente  omesso  di  corrispondere alla concessionaria quanto
spettantele a titolo di compensi e di meccanismo di salvaguardia, per
un importo di dieci miliardi (ampiamente eccedente, quindi, il totale
dei mancati o tardivi versamenti)";
      4.2)  soltanto  da  una  nota  dell'amministrazione  datata  12
dicembre  2000  (cfr.  infra)  aveva  appreso che, a partire dal mese
febbraio   1999,  era  stata  disposta  una  sospensione  cautelativa
dell'erogazione  dei  compensi  ad  essa spettanti per lo svolgimento
dell'attivita'  affidata  in concessione e che l'omessa conoscenza di
tale  circostanza  le  aveva impedito di "tutelare tempestivamente le
proprie ragioni nella competente sede giurisdizionale, facendo valere
l'assoluta insussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura
cautelativa di tale genere";
      4.3)  non  sarebbe  stato  di  competenza  dell'amministrazione
finanziaria  assumere iniziative a salvaguardia di crediti vantati da
altri enti;
      4.4)  comunque, la stessa SEAL aveva prestato, a garanzia degli
obblighi  derivanti dal rapporto concessorio, una garanzia di importo
largamente   eccedente  quello  degli  omessi  e  tardivi  versamenti
contestati;
      4.5)      l'amministrazione      si      sarebbe     comportata
contraddittoriamente,  da  un lato disponendo la suddetta sospensione
cautelativa  e,  dall'altro,  pagando  alla Cassa di Risparmio per la
provincia  di  Viterbo  (CARIVIT)  la  somma  di  L. 566.802.000, pur
essendo  l'ammontare  degli  omessi  versamenti di L. 3.200.000.000 e
l'importo  trattenuto  a  seguito  di  tale  sospensione  soltanto di
L. 3.033.210.000";
    5) accusato l'amministrazione di aver proceduto ad un'"esecuzione
incompleta  ed infedele" del mandato conferitole dalla concessionaria
per  pagare  gli  enti  pubbici diversi dallo Stato danneggiati dagli
inadempimenti oggetto dei predetti verbali ispettivi;
    6)  affermato  che  il  direttore  centrale dell'allora direzione
centrale   della  riscossione  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero  delle  finanze, responsabile del procedimento di revoca in
esame,  era  tenuto  ad astenersi da tale procedimento, alla luce del
principio  di  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione di cui
all'art.  97  Costituzione,  in  quanto  si  sarebbe  trovato  in una
posizione  di  "insanabile  conflitto  di interessi", dovuta alle sue
assente     responsabilita'     per    le    presunte    inadempienze
dell'amministrazione  (cfr. il precedente punto n. 4.1) nei confronti
dell'azienda concessionaria.
  B)  Come  gia'  in  parte anticipato dall'amministrazione alla SEAL
S.p.a.  con nota prot. n. 2000/257729 del 12 dicembre 2000, in ordine
alle deduzioni sub A), numeri 1) e seguenti, si osserva che:
    1)  con  tale  ultima  nota sono stati considerevolmente ampliati
(fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  notifica della stessa) i
termini a difesa inizialmente concessi;
    2)  gli addebiti rivolti al concessionario nell'atto di avvio del
procedimento  di  revoca  sono tutt'altro che generici o di difficile
individuazione, poiche':
      tale atto, operando - in conformita' ai canoni dell'ordinamento
-  una motivazione per relationem, richiama espressamente dei verbali
ispettivi  gia'  notificati  alla SEAL e, comunque, ad essa trasmessi
nuovamente in allegato allo stesso;
      i   verbali  in  parola  evidenziano  chiaramente  ed  in  modo
circostanziato  una  serie di violazioni, per cui ciascun addebito e'
puntualmente ed inequivocabilmente riscontrabile e verificabile;
    3)  i  predetti  addebiti,  nel momento in cui sono stati posti a
fondamento  del  procedimento di revoca della concessione, sono stati
nuovamente  portati a conoscenza della SEAL (mediante allegazione dei
verbali  ispettivi  in cui erano formulati) nella sede idonea, vale a
dire nell'atto di avvio di tale procedimento. Pertanto, il diritto di
replica  e  contraddittorio  del  concessionario  e' stato pienamente
garantito,  tanto  che  la  SEAL ha esposto le proprie osservazioni a
difesa  del  suo  operato,  anch'essa  nella sede idonea, vale a dire
nelle sue controdeduzioni al predetto atto;
    4.1)  la  SEAL, significativamente, non nega affatto che si siano
verificati  i  gravi  e  reiterati  episodi  di  mancato  o ritardato
versamento  di  diversi  miliardi  di  lire ad essa contestati, ma si
limita  a  ritenerli  giustificabili  in  considerazione del presunto
illegittimo   comportamento  dell'amministrazione,  che  non  avrebbe
tempestivamente corrisposto alla stessa SEAL ingenti somme.
  Al   riguardo,  si  evidenzia  che  tale  eccezione  prefigura  una
singolare  ed  inammissibile inversione del rapporto di causa/effetto
tra  gli  eventi.  Infatti,  come risulta inequivocabilmente dai piu'
volte  citati  verbali ispettivi (gia' in possesso, come si e' detto,
della  SEAL)  gli  omessi  versamenti  della  SEAL  si  riferiscono a
scadenze   maturate  prima  della  data  dei  presunti  inadempimenti
imputati all'amministrazione.
  In  proposito,  peraltro,  e'  appena il caso di evidenziare che le
somme  della  cui mancata erogazione la SEAL contesta la legittimita'
appartenevano  non  alla  stessa  SEAL, bensi' alla CARIVIT. Cio', in
quanto la SEAL aveva ceduto il relativo credito alla CARIVIT con atto
rep. n. 326641, racc. n. 20262, redatto dal notaio D'Alessandro il 13
agosto   1999,   registrato   il   23   agosto   1999   e  notificato
all'amministrazione il successivo 21 settembre.
  Pertanto,  al  di  la'  di  quanto  sopra  rappresentato  in merito
all'effettivi rapporti di causa effetto degli eventi in esame, non si
comprende  come  la  SEAL  possa affermare che i propri inadempimenti
derivarono  dal mancato pagamento di somme che non erano, in realta',
di sua spettanza.
  Cio'  premesso,  si  ritiene  necessario  osservare  che il mancato
versamento   di   somme  riscosse  ovvero  oggetto  di  anticipazione
costituisce  una  delle  violazioni  di  maggiore gravita' tra quelle
oggetto della previsione di cui al citato art. 11.
  Occorre,  infatti,  tener conto della peculiarita' del rapporto che
lega l'amministrazione al concessionario del servizio di riscossione;
si tratta, infatti, di un rapporto la cui disciplina e le cui vicende
risultano  strettamente  condizionate  dalla  finalita',  di primaria
importanza,  di  assicurare  il  proficuo e tempestivo recupero degli
importi dovuti dai contribuenti.
  E'  di  tutta evidenza come, in siffatto contesto, pur prescindendo
da  eventuali riflessi di ordine penale, il non adempiere all'obbligo
di  anticipazione di somme sul cui incasso gli enti creditori possono
fare  legittimo affidamento, ovvero - circostanza ancora piu' grave -
il  non  riversare  somme gia' pagate dai contribuenti, costituiscono
comportamenti    che   pregiudicano   gravemente   il   perseguimento
dell'interesse  pubblico,  rivelando  una gestione viziata da pesanti
irregolarita'  e  ben  lontana  dai piu' elementari principi di buona
amministrazione  cui  necessariamente  devono  attenersi  le  aziende
concessionarie di un servizio pubblico;
    4.2)  Poiche',  come  osservato  al precedente punto n. 4.1), gli
omessi versamenti contestati alla SEAL sono antecedenti al momento in
cui   venne   sospeso   il   pagamento   di   alcuni   compensi  alla
concessionaria,   ai   fini   della   revoca,  risulta  evidentemente
irrilevante  l'eccezione  relativa  alla  presunta illegittimita' del
comportamento  tenuto  dall'amministrazione  in  ordine  ai  tempi di
corresponsione dei compensi in parola.
  Peraltro,  tale  eccezione,  oltre  che  irrilevante  nel  presente
contesto,  e'  in  ogni caso infondata, poiche', a fronte delle gravi
omissioni  di  versamento  compiute  dalla SEAL, l'amministrazione ha
doverosamente   fatto   ricorso  allo  strumento  cautelare  di  piu'
immediata   e   semplice  utilizzazione,  cioe'  la  sospensione  del
pagamento delle somme da erogare a titolo di compenso per l'attivita'
affidata  in  concessione, nell'esercizio della quale l'azienda aveva
commesso le violazioni in argomento;
    4.3)  il  Ministero delle finanze prima e l'Agenzia delle entrate
ora,  e  l'amministrazione  investita,  per  volonta' del legislatore
(art.  5,  decreto  legislativo  n.  112  del  1999),  del compito di
esercitare  la  vigilanza  sui  concessionari  del servizio nazionale
della  riscossione  "al  fine  di  assicurare  la  tempestivita',  la
regolarita',  l'efficienza  e  l'efficacia del servizio" stesso. Tale
amministrazione,  pertanto,  ha  non  soltanto  il  potere, quanto il
preciso dovere di tutelare gli interessi finanziari di tutti gli enti
pubblici per conto dei quali il servizio di riscossione viene svolto;
    4.4)   l'amministrazione   fece   ricorso  alla  sospensione  del
pagamento dei compensi di cui al precedente punto n. 4.2) in una fase
(l'estate  dell'anno  2000)  in  cui  le  verifiche ispettive stavano
facendo   emergere   le   gravissime  violazioni  degli  obblighi  di
versamento  gravanti sulla SEAL, situazione poi pienamente confermata
all'atto   della   chiusura   di   tali  verifiche.  In  questa  fase
l'escussione della cauzione - che la SEAL sembra configurare come una
sorta di "via obbligata" - non era una strada percorribile, anzitutto
perche'  la scelta di tale strada e' possibile unicamente in presenza
di   provvedimenti   sanzionatori  amministrativamente  definitivi  e
soggetti  soltanto  ad  impugnativa  in via giurisdizionale. Inoltre,
quando il concessionario e' inadempiente agli obblighi di versamento,
nulla   vieta  all'amministrazione  di  adottare  iniziative  diverse
dall'esproprio  della  cauzione, ma previste dall'ordinamento che, in
relazione  alle  specifiche  circostanze del caso concreto, risultino
piu'  idonee  al  tempestivo  soddisfacimento dell'interesse pubblico
alla  tutela  della  posizione  degli  enti  pubblici nel sistema del
servizio  nazionale  della  riscossione  e  dell'economicita' e della
legittimita' dell'azione amministrativa;
    4.5)     l'asserita    contraddittorieta'    del    comportamento
dell'amministrazione  in  ordine  alla sospensione dei pagamenti alla
SEAL  ed ai versamenti effettuati alla CARIVIT risulta irrilevante ai
fini della revoca della concessione e, comunque, non sussiste, tenuto
conto che il pagamento di taluni importi dalla stessa amministrazione
alla CARIVIT fu conseguente ad una scelta operata proprio dalla SEAL.
Tale pagamento, infatti, venne effettuato a seguito della cessione di
credito    dalla    SEAL    alla   CARIVIT   formalmente   notificata
all'amministrazione (cfr. punto n. 4.1);
    5) l'accusa formulata dalla SEAL, riferendosi ad un'asseritamente
infedele  esecuzione  di  un  mandato  di pagamento, e' evidentemente
irrilevante ai fini del procedimento di revoca. In ogni caso, essa e'
assolutamente   infondata;   l'amministrazione,  infatti,  una  volta
ricevuto dalla SEAL il mandato irrevocabile di pagamento a favore dei
vari  enti, lo ha regolarmente e tempestivamente eseguito, in parte a
dicembre  2000  e,  per  la restante parte, nel dicembre 2001, vale a
dire  non  appena  sono  maturati  crediti  della  SEAL nei confronti
dell'amministrazione   finanziaria   nell'ambito   del   rapporto  di
concessione.  L'esecuzione  del  mandato  non  fu possibile in misura
integrale nel dicembre 2000, in quanto una parte dei crediti maturati
dalla  SEAL  in  quell'occasione  era stata oggetto di cessione dalla
stessa  SEAL  alla  CARIVIT  (cfr.  il  precedente punto n. 4.1)); ne
deriva che la SEAL, a causa di un suo atto (la cessione di credito in
parola),  non  aveva  piu'  la disponibilita' delle relative somme e,
quindi  - com'e' evidente - neppure il potere di conferire mandati di
pagamento in ordine alle stesse. Per questo motivo, l'amministrazione
non  ha  potuto far altro che attendere il momento (dicembre 2001) di
maturazione  di  ulteriori crediti da parte della SEAL per completare
l'esecuzione del predetto mandato di pagamento;
    6)  nel  momento  (novembre/dicembre  2000) dello svolgimento del
contraddittorio in esame tra la SEAL e l'amministrazione non esisteva
alcun  presupposto  per  far  sorgere,  in capo al direttore centrale
pro-tempore   della   competente  struttura  del  Dipartimento  delle
entrate, un obbligo di astensione dal procedimento di revoca.
  Nonostante  cio',  al  fine  di  eliminare in radice ogni possibile
equivoco circa la correttezza del comportamento dell'amministrazione,
la  sopra  menzionata nota prot. n. 2002/257729 del 12 dicembre 2000,
di   risposta   alle  prime  controdeduzioni  della  SEAL,  e'  stata
sottoscritta,  oltre che dal citato direttore centrale, anche dal suo
superiore  gerarchico (il direttore generale dell'allora Dipartimento
delle entrate).
  C)  Con  atto prot. n. 2002/88307 del 29 aprile 2002, notificato il
successivo  7  maggio,  sempre ai fini della revoca della concessione
del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Viterbo,
sono stati contestati alla SEAL i seguenti ulteriori inadempimenti:
    mancato  reintegro  della  cauzione,  per  la  parte  espropriata
dall'Agenzia  delle entrate con provvedimento prot. n. 2002/52740 del
22  marzo  2002,  a  seguito dell'intervenuta definitivita' di taluni
provvedimenti sanzionatori;
    mancata   presentazione   (segnalata   dal   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze),  dal  1 luglio 1999, dei conti mensili e delle contabilita'
amministrative  di  cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
    mancato    versamento,   per   il   secondo   anno   consecutivo,
dell'anticipazione  prevista  dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge
28  marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
con  conseguente  non tempestiva acquisizione nelle casse dell'erario
del  relativo  importo.  In particolare, la SEAL non ha effettuato il
versamento   dell'anticipazione   in   parola   per   un  importo  di
L. 15.873.456.536   (Euro   8.197.956,14)  nel  dicembre  2000  e  di
L. 12.009.218.946 (Euro 6.202.243,97) nel dicembre 2001.
  Con  l'atto citato veniva evidenziato alla SEAL S.p.a. che ciascuna
delle predette violazioni, anche separatamente considerata, integrava
a  suo carico il presupposto di cui all'art. 11, comma 1, lettera c),
del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n. 112; la stessa SEAL,
inoltre,  veniva  invitata  a  presentare  eventuali  deduzioni entro
quindici giorni.
  A tali contestazioni la SEAL ha replicato chiedendo l'archiviazione
del procedimento di revoca sulla base delle deduzioni contenute in un
atto datato 22 maggio 2002, nel quale ha affermato che:
    1)  la  cauzione  era  stata  regolarmente reintegrata in data 25
giugno  2001,  circostanza  che a suo tempo sarebbe stata documentata
mediante  presentazione  all'amministrazione  della relativa polizza,
che,  in ogni caso, veniva inoltrata "nuovamente e, comunque, poiche'
"le   sanzioni  amministrative  di  importo  piu'  rilevante  (numeri
653/1997  e  621/1998)"  che avevano originato l'escussione erano "in
corso di annullamento in autotutela", stavano venendo meno ab origine
i  presupposti  per l'escussione in parola, quanto meno relativamente
ad una parte significativa dell'importo espropriato;
    2)   la   stessa  amministrazione  sarebbe  stata  "perfettamente
avveduta"  della  "non validita'" dei citati atti sanzionatori, visto
che  essa  non aveva "proceduto all'acquisizione diretta dell'importo
escusso",  ma  l'aveva  "trattenuto  in  deposito  provvisorio, nella
Tesoreria  provinciale  di  Viterbo, si' da consentirne la tempestiva
restituzione";
    3) "ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 112 del
1999   la  mancata  presentazione  ...  dei  conti  mensili  e  delle
contabilita'  amministrative  non  costituisce motivo di revoca della
concessione ex art. 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999";
    4)  dopo  una  fase  iniziale - nella quale, "cosi' come numerosi
concessionari  in  tutta  Italia",  non aveva "potuto tempestivamente
rendere  i  conti  mensili secondo le nuove modalita' stabilite dalla
legge,  a  cagione dell'inadeguatezza dei sistemi informatici in uso"
e, comunque, aveva "ovviato ... attraverso la presentazione dei conti
giudiziali"   -   aveva  "provveduto  a  presentare  alla  Ragioneria
provinciale  dello  Stato  tutta la contabilita' richiesta" e "per il
futuro" era "in grado di provvedere regolarmente";
    5) anche il mancato versamento dell'anticipazione di cui all'art.
9  del  decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge n.
140 del 1997, non sarebbe motivo di revoca della concessione, poiche'
la   vigente   disciplina   contemplerebbe  "quale  unico  meccanismo
sanzionatorio   ...   l'escussione  della  fideiussione",  in  quanto
l'omissione  in  argomento  consiste  "nel  non  aver provveduto alle
anticipazioni su versamenti non ancora eseguiti" dai debitori, con la
conseguenza che "il debito cui tempestivamente non si e' fatto fronte
e'  destinato  ad  estinguersi  gia'  nel  primo  trimestre dell'anno
successivo",  all'atto del riversamento - da parte del concessionario
- delle somme riscosse;
    6)  in  ogni caso, non avrebbe potuto tempestivamente fare fronte
al  menzionato  obbligo,  da  un  lato,  a causa dell'"ingiustificata
omessa corresponsione alla societa' da parte dell'... amministrazione
di   compensi  per  oltre  dieci  miliardi"  e,  dall'altro,  poiche'
l'istituto bancario di propria fiducia non aveva "erogato ... il fido
richiesto  a  tale  scopo  ... probabilmente a cagione delle ricevute
notizie  circa  l'imminente commissariamento della societa' a seguito
della revoca della concessione";
  D) Le deduzioni della SEAL sintetizzate sub C) sono infondate per i
motivi di seguito indicati.
    1)  Non  risulta  agli atti della Direzione centrale rapporti con
enti  esterni  dell'Agenzia  delle  entrate la trasmissione, da parte
della  SEAL,  in  data  anteriore  a  quella  della  ricezione  delle
deduzioni   formulate   dalla  societa'  il  22  maggio  u.s.,  della
documentazione   attinente   il   preteso  reintegro  della  garanzia
espropriata con provvedimento del 27 marzo 2001.
  Inoltre,  l'asserzione  della  SEAL  secondo la quale la menzionata
garanzia  sarebbe  stata  regolarmente  reintegrata  non e' corretta,
soprattutto  perche'  la garanzia di cui la stessa SEAL ha consegnato
copia  in  allegato  alle citate deduzioni non consiste in un atto di
reintegro  della  garanzia  preesistente (fideiussione bancaria della
Cassa  di  Risparmio  di  Viterbo), ma in una nuova garanzia (polizza
fideiussoria  della  Societa' italiana cauzioni), ovviamente prestata
limitatatamente all'importo espropriato.
  In  un'ipotesi  di  tal  genere,  com'e' ovvio e come, comunque, si
evince chiaramente dal combinato disposto degli articoli 29, comma 2,
e  27,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 112 del 1999, la nuova
garanzia  e'  soggetta  ad  un  controllo  di  regolarita'  da  parte
dell'amministrazione,  controllo  che,  se ha esito positivo, conduce
alla   successiva   emissione   di   un   provvedimento  dichiarativo
dell'idoneita' della garanzia stessa.
  Ebbene,  nel  caso  di  specie,  la polizza fideiussoria consegnata
dalla SEAL il 22 maggio u.s. non presenta i requisiti richiesti dalle
disposizioni  vigenti,  come  risulta dall'atto, anch'esso emanato in
data odierna, con il quale ne viene dichiarata l'inidoneita'.
  Quanto,  poi,  all'asserzione  secondo  la  quale l'annullamento in
autotutela,  da parte del competente Ufficio locale dell'agenzia, dei
provvedimenti  sanzionatori  nn. 653/1997 e 621/1998 comporterebbe il
venir  meno  ab  origine dell'obbligo di reintegro della cauzione, si
osserva  preliminarmente  che  -  come  una  sia  pur  rapida lettura
dell'atto  del  27 marzo 2001 con il quale l'Agenzia delle entrate ha
espropriato  la  cauzione  consente  facilmente  di  verificare  - il
provvedimento n. 653/1997, diversamente da quanto sostiene la SEAL:
    non e' tra quelli posti a fondamento di tale espropriazione;
    non e' stato oggetto di annullamento in autotutela.
  Fra  i  provvedimenti sanzionatori sulla cui base e' stata disposta
l'escussione   in   parola  figura,  invece,  effettivamente,  il  n.
621/1998,   con   il   quale  era  stata  irrogata  una  sanzione  di
L. 604.560.002  (Euro 312.229,18). Tuttavia, pur facendo retroagire -
com'e'  corretto  - alla data dell'espropriazione (27 marzo 2001) gli
effetti  del  suo  annullamento  in  autotutela  (intervenuto in data
24 maggio  2002)  sull'obbligazione  di reintegro della garanzia, non
viene  meno  la  violazione contestata alla SEAL, che avrebbe dovuto,
comunque,  procedere  al  reintegro  in  questione  per  il rilevante
importo  di  L. 1.637.581.421  (Euro 845.740,22, pari alla differenza
tra   l'ammontare   complessivo   escusso  e  quello  delle  sanzioni
annullate).
    2) L'eccezione della SEAL in merito alla presunta consapevolezza,
da   parte   dell'amministrazione,   della  pretesa  invalidita'  dei
provvedimenti  sanzionatori  numeri 653/1997 e 621/1998, non soltanto
non corrisponde a verita', ma, inoltre, non incide, evidentemente, in
alcun modo sulla dimostrata sussistenza della violazione, ad opera di
tale   concessionario,   del   dovere   di  reintegrare  la  garanzia
espropriata nel 2001.
  Pertanto,  e'  per  pura  completezza  di  trattazione  che  se  ne
sottolinea,   comunque,   l'infondatezza  per  i  motivi  di  seguito
indicati.
  La  mancata  immediata  acquisizione all'entrata del bilancio dello
Stato    delle   somme   escusse   e'   derivata   non   dall'assenta
consapevolezza,  da  parte  dell'amministrazione,  della  non debenza
delle  stesse,  bensi'  dall'esigenza  di verificare, con riferimento
alla  complessa  situazione  debitoria  della  SEAL  (visto  che  nei
confronti di quest'ultima sono stati emessi oltre cento provvedimenti
sanzionatori)  la  spettanza  di tali somme ai diversi enti creditori
nei  confronti  dei  quali  il concessionario in argomento si e' reso
inadempiente  la  forma  del  deposito  provvisorio  presso la locale
Tesoreria  provinciale dello Stato e' stata scelta, infatti, a tutela
di  tale  esigenza,  poiche'  l'incameramento  immediato (cioe' prima
della  conclusione  della  citata  complessa attivita' di verifica al
bilancio  dello Stato della somma espropriata avrebbe potuto arrecare
pregiudizio  ai  diritti patrimoniali di altri enti pubblici (ad es.,
comuni ed Ordini professionali) danneggiati dalla SEAL).
    3)  L'affermazione  della  SEAL,  secondo  la  quale  la  mancata
tempestiva  presentazione  dei  conti  mensili  e  delle contabilita'
amministrative   non   puo'   costituire   motivo   di  revoca  della
concessione,  non  trova  riscontro  nelle  norme di legge vigenti in
materia.
  Infatti,  l'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo n. 112 del
1999  -  diversamente da quanto sembra argomentare la SEAL - prevede,
oltre  ad  alcune specifiche irregolarita' in presenza delle quali si
procede  alla  revoca,  anche ipotesi nelle quali la revoca stessa e'
conseguente  a  violazioni  "gravi"  o "reiterate" delle disposizioni
richiamate  dalle  lettere  c),  d)  e  h) dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 112/1999.
  In  particolare,  la  lettera c) - vale a dire quella correttamente
richiamata nell'atto di avvio del procedimento di revoca - prevede la
revoca  se  il  concessionario "commette gravi o reiterate violazioni
dei   propri   obblighi   stabiliti   in   disposizioni  normative  o
amministrative  nell'atto di concessione o nella relativa convenzione
accessoria".  Ebbene,  non  vi  e'  dubbio  che  tra  questi obblighi
rientrino,  tra  gli  altri, quelli, violati dalla SEAL, attinenti la
tempestiva  e  regolare  presentazione  dei  conti  mensili  e  delle
contabilita'  amministrative,  disciplinati  dall'art. 23 del decreto
legislativo n. 112/1999 e dal decreto dirigenziale 17 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2001.
    4)  Se  e'  senz'altro  vero  che  numerosi  concessionari  della
riscossione,  dopo l'avvio della riforma del sistema, hanno ritardato
nell'adempiere  ai  loro  obblighi  in  materia  contabile,  occorre,
tuttavia,  sottolineare  che  non  risultano,  in tale materia, altre
violazioni cosi prolungate e ripetute come quelle commesse dalla SEAL
e  segnalate  dal  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  in  effetti,  come
evidenziato  nell'atto  di  avvio  del  procedimento di revoca del 29
aprile  2002,  la  SEAL  non  aveva regolarmente presentato ne' conti
mensili ne' contabilita' amministrative dal 1999 sino a quella data.
  In  questo  modo, tale concessionario ha arrecato grave pregiudizio
all'interesse  pubblico,  poiche',  per  ben tre anni, ha impedito lo
svolgimento delle necessarie attivita' di riscontro contabile sul suo
operato,  nonche' l'acquisizione al sistema della Ragioneria generale
dello  Stato  delle  informazioni  inerenti  le  riscossioni  da esso
effettuate.
  Quanto,  poi,  all'affermazione  della  SEAL  secondo la quale alle
citate  infrazioni  contabili  essa  avrebbe  ormai posto rimedio, si
osserva che la stessa SEAL ha provveduto in tal senso con grandissimo
ritardo,   soltanto  parzialmente  e  soltanto  successivamente  alle
specifiche  contestazioni  formulate  in proposito dall'Agenzia delle
entrate nel citato atto prot. n. 2002/88307 del 29 aprile 2002.
  Inoltre  - come risulta dal verbale dell'ispezione effettuata dalla
Direzione  regionale  del  Lazio  presso  la  SEAL  l'8  ottobre u.s.
(verbale  gia'  in  possesso  di  tale  azienda) - la SEAL si e' resa
gravemente  inadempiente anche rispetto all'obbligo di presentazione,
ai  sensi  dell'art.  74,  regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'art.  25,  decreto  legislativo  n.  112  del  1999,  dei  conti
giudiziali   per  gli  anni  2000  e  2001,  obbligo  questo  il  cui
assolvimento,  com'e' evidente, e' di fondamentale importanza per gli
agenti contabili.
    5)  Relativamente  all'infondatezza dell'eccezione di parte circa
l'impossibilita' di procedere alla revoca della concessione a seguito
del  mancato  versamento  dell'anticipazione  di  cui  all'art. 9 del
decreto-legge  n.  79 del 1997, si rinvia alle considerazioni esposte
al  punto  2a)  in ordine al contenuto dell'art. 11, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 112 del 1999 e si rileva, in aggiunta,
che  la  previsione  in via legislativa di uno specifico strumento di
recupero   (nella   fattispecie,   l'escussione  della  fideiussione)
dell'importo  non  versato  per effetto della violazione commessa dal
concessionario  nulla  ha  a che vedere, ovviamente, con la rilevanza
della violazione stessa ai fini della revoca della concessione, tanto
piu' che l'omissione del versamento in questione si e' verificata per
ben due anni consecutivi.
  Ne',  peraltro, assume rilievo il fatto che il debito derivante dal
suddetto obbligo di anticipazione, riferendosi a pagamenti non ancora
eseguiti   dai   contribuenti  al  concessionario,  e'  destinato  ad
estinguersi   nei   mesi   successivi,   attraverso   il   successivo
riversamento  delle  somme  incassate  fino  a concorrenza del debito
stesso:  tale  circostanza, che, comunque, non fa venir meno la parte
di  debito  relativa agli interessi dovuti sulle somme non anticipate
per  il  periodo  tra  la  scadenza del termine per l'anticipazione e
quella  del  riversamento delle somme riscosse, non esime minimamente
il   concessionario   dalla   sua   responsabilita',   poiche',  come
puntualmente  evidenziato  nell'atto  di revoca, l'interesse pubblico
leso  dalla  SEAL  e' quello alla tempestiva acquisizione nelle casse
dell'erario delle somme per le quali vige l'obbligo di anticipazione.
  Quest'ultimo,  infatti,  e' stato istituito con il decreto-legge n.
79/1997,  emanato  per  dettare  "misure  urgenti per il riequilibrio
della  finanza  pubblica",  ed e', dunque, funzionale all'esigenza di
assicurare  che determinate somme vengano acquisite al bilancio dello
Stato  entro  termini  ben  precisi,  per cui la gravita' del mancato
rispetto  di  tali termini e' connessa al pregiudizio che esso arreca
al  raggiungimento  del  citato obiettivo di riequilibrio finanziario
posto dal legislatore.
    6)  Da  un lato, si rinvia alle considerazioni esposte sub B), n.
4.1)  e,  dall'altro,  si  sottolinea l'evidente irrilevanza, ai fini
della violazione in parola, delle asserzioni della SEAL relative alle
presunte  ragioni  per le quali la sua banca di fiducia decise di non
erogarle il fido richiesto.
  In  conclusione,  le  violazioni  contestate  alla SEAL con i sopra
citati atti prot. n. 2000/249459 del 30 novembre 2000 e n. 2002/88307
del  29  aprile  2002  delineano  un  quadro  complessivo  nel  quale
l'interesse   pubblico  al  corretto  svolgimento  dell'attivita'  di
riscossione  affidata  in concessione per l'ambito di Viterbo risulta
fortemente pregiudicato.
  In  ogni  caso,  peraltro,  ciascuna di tali violazioni, per il suo
carattere di gravita' e reiterazione, integra, anche se separatamente
considerata,  il presupposto di cui all'art. 11, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 112 del 1999.
  A  fronte delle contestazioni in parola, le deduzioni esposte dalla
SEAL   sono   risultate,  per  i  motivi  sopra  ampiamente  esposti,
palesemente  infondate  e, in parte, addirittura irrilevanti rispetto
agli addebiti posti a fondamento del procedimento di revoca.
  Si  rende,  pertanto, necessario procedere alla revoca dell'atto di
affidamento  alla SEAL della concessione del servizio nazionale della
riscossione per l'ambito di Viterbo.
Riferimenti normativi.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  Provvedimento di affidamento alla SEAL S.p.a. della concessione del
servizio della riscossione per la provincia di Viterbo.
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze  prot.  n. I/2/1513/94 del 5
agosto 1999.
Disposizioni  relative  alla  revoca  della  concessione del servizio
nazionale della riscossione.
  Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 11).
Disposizioni  relative  alla vigilanza sui concessionari del servizio
nazionale della riscossione.
  Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 5).
Disposizioni relative al versamento, da parte dei concessionari della
riscossione,  dell'anticipazione sulle somme precedentemente riscosse
dai cessati servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.
  Decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito dalla legge 28
maggio 1997, n. 140 (art. 9).
Disposizioni  relative  alle  garanzie che devono essere prestate dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione.
  Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 27 e 29).
Disposizioni  relative  agli obblighi contabili dei concessionari del
servizio nazionale della riscossione.
  Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (art. 74).
  Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 23 e 25).
  Decreto  17  settembre 1999 del direttore generale del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze.
Disposizioni  relative  alla  presentazione  di  memorie da parte dei
soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo.
  Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
    Roma, 23 gennaio 2003
                                                Il direttore: Ferrara