IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda in data 21 ottobre 2002 con la quale la Societa' Tavina S.p.a., con sede in Salo' (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Tavina" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonti di Salo' sita nel comune di Salo' (Brescia), oltre alle diciture Puo' avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati", anche la dicitura "Stimola la digestione"; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3269 - 173, con il quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale "Fonte Tavina"; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 9 dicembre 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il proprio decreto 30 maggio 2002; Decreta: Art. 1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Tavina" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonti di Salo' sita nel comune di Salo' (Brescia), sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Stimola la digestione".