IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Vista  la  domanda in data 21 ottobre 2002 con la quale la Societa'
Tavina S.p.a., con sede in Salo' (Brescia), via S. Francesco d'Assisi
n.  6,  ha  chiesto  di  poter  riportare  sulle etichette dell'acqua
minerale  naturale  denominata  "Fonte Tavina" che sgorga nell'ambito
della  concessione  mineraria Fonti di Salo' sita nel comune di Salo'
(Brescia), oltre alle diciture Puo' avere effetti diuretici. Indicata
per  l'alimentazione  dei neonati. Indicata per la preparazione degli
alimenti dei neonati", anche la dicitura "Stimola la digestione";
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3269 - 173, con
il  quale  e'  stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale
"Fonte Tavina";
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;
  Vista   la  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  indicazioni  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo  25  gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette  dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Tavina" che
sgorga  nell'ambito  della  concessione mineraria Fonti di Salo' sita
nel  comune di Salo' (Brescia), sono le seguenti: "Puo' avere effetti
diuretici.  Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la
preparazione degli alimenti dei neonati. Stimola la digestione".