IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002, concernente la determinazione del costo orario del lavoro degli operai addetti a carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa, riferito al mese di settembre 2001; Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di settembre 2002; Esaminato il verbale di accordo di rinnovo contrattuale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessita' di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali; Decreta: Art. 1. Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2002, e' determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.